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Art. 14 - Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni

1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.

2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l’imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

Rassegna giurisprudenziale

Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni (art. 14)

La Corte costituzionale, (sentenza 92/1995), ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, secondo cui la connessione tra procedimenti non opera “fra procedimenti per reati commessi quando l’imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne”.

La Corte ha infatti evidenziato che, “in virtù della previsione legale che collega il raggiungimento della maggiore età al compimento dei diciotto anni, deve presumersi che, nella realizzazione di ogni fatto-reato, il soggetto agente versi in una dimensione psicologica che è quella propria dello status (minorenne o maggiorenne) che la legge, ratione aetatis, gli riconosce, sicché non è irragionevole né lesivo del principio di uguaglianza o del diritto di difesa che, delle condotte realizzate con la maturità del maggiorenne, egli risponda penalmente secondo le norme sostanziali e processuali proprie degli adulti”.

Ha aggiunto che tale conclusione non è messa in crisi qualora i vari fatti-reato siano stati realizzati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, posto che, “anche se si accoglie la concezione più rigorosa secondo la quale perché sussista il reato continuato occorre che i vari fatti devono essere stati tutti previsti, programmati e deliberati in via preliminare dall’autore come elementi costitutivi di un piano unitario, ciò non toglie che ogni fatto facente parte del programma criminoso deve essere assistito dal momento volitivo, che si pone autonomamente, di volta in volta, nella realizzazione concreta dei singoli episodi”; ha precisato anche che “non è in via di principio indifferente che il soggetto, per una parte degli episodi, sia assoggettato agli istituti minorili, in quanto il trattamento penale complessivo ben può essere influenzato dagli istituti di favore (ad esempio, irrilevanza del fatto, messa alla prova, perdono giudiziale, diminuente ex art. 98 c. p.) che caratterizzano il sistema penale minorile” e che “la separazione delle procedure non impedisce, ovviamente, che, sussistendo i presupposti della continuazione di reati, si faccia applicazione del criterio del cumulo giuridico delle pene ex art. 81 Cod. pen., eventualmente da parte del giudice della esecuzione, a norma dell’art. 671” (Sez. 3, 1333/2014).