Tribunale di Bologna: sequestro convertito in pignoramento sulla base di decreto di esecutività di sentenza straniera
G.E. Dott. Massimo Ferro
ORDINANZA
Premesso che
a. la società tedesca creditrice DIW, previa intimazione con precetto notificato il 01/12/2005, procedeva, ex art. 686 c.p.c., al pignoramento dei beni mobili di proprietà della società debitrice già oggetto di sequestro conservativo effettuato il 07/07/03 presso la sede sociale della Emti s.r.l. per un valore complessivo di Euro 130.000,00;
b. il citato sequestro veniva attuato dalla creditrice, ex art. 47 del Reg. CE n. 44 del 2001, a seguito del decreto con il quale la Corte D/Appello di Bologna in data 25/03/03 dichiarava l’esecutività della sentenza di primo grado del Tribunale di Monaco di Baviera e in pendenza dell’opposizione allo stesso presentata dalla debitrice;
c. in particolare, con la sentenza del 13/08/02 il Tribunale di Monaco di Baviera condannava in primo grado la EMTI s.r.l. al pagamento della somma di 103.035,29 oltre ad interessi e spese afavore della società tedesca DIW;
d. dopo la notifica della sentenza (28/05/03) la EMTI s.r.l. in data 26/06/03 presentava opposizione al suddetto decreto di esecutività (iscritta al n. RG 1308/03) presso la Corte d’Appello di Bologna;
e. nelle more della decisione, la società DIW procedeva ex art. 47 Reg. CE n. 44 del 2001, all’esecuzione di sequestro conservativo su alcuni beni mobili della società debitrice ed esattamente su: 1) n. fresatrice Mecof CSIOVA, numero interno Emti 7441 del valore di Euro 70.000,00; 2) n. 1 tornio Mingati GNC Minart numero interno n. 44 del 2001 Emti 7289, del valore di Euro 30.000,00; 3) n. 1 tornio a controllo Citizen CNC L16VI numero interno Emti 6656, del valore di Euro 30.000,00; e così per un totale complessivo di Euro 130.000,00;
f. la società EMTI proponeva ex art. 615 c.p.c. opposizione all’esecuzione che I veniva dichiarata inammissibile (ordinanza 22 gennaio 2004);
g. in data 15/07/2003 la DIW iscriveva ipoteca giudiziale su un immobile, sito in Argelato (BO), di proprietà della società debitrice contro la quale, ritenendo l’atto inammissibile, proponeva prima ricorso ex art. 700 c.p.c. e poi reclamo, entrambi rigettati;
h. In data 19/02/04, la Corte d’Appello di Monaco di Baviera, con sentenza n. 4682/02, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla EMTI, confermava la condanna ma riduceva il quantum dovuto alla DIW da Euro 103.035,29 ad Euro 66.256,15 oltre ad interessi e spese;
i. Su ulteriore istanza della DIW, la Corte d’Appello di Bologna emetteva in data 27/04/04 decreto di esecutività della citata sentenza di secondo grado contro il quale la EMTI proponeva opposizione poi rigettata dalla Corte Bolognese con sentenza n. 1256/05 del 08/11/05;
j. in data 25/09/04, la Corte D’Appello di Bologna con sentenza n. 1165/04 revocava il decreto di esecutività della sentenza del 13/08/02 di primo grado del Tribunale di Monaco di Baviera;
k. la sentenza n. 1256/05 della Corte d’Appello bolognese veniva munita di formula esecutiva il 14/11/05 e notificata alla debitrice in data 29/11/2005;
l. sulla base di tale titolo esecutivo, dopo la notifica dell’atto di precetto, la DIW procedeva, ex art. 686 c.p.c., al pignoramento dei beni mobili di proprietà della società debitrice già oggetto di sequestro conservativo effettuato il 07/07/03;
m. con ricorso depositato il 27/02/2006 la società EM TI proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi del comma il dell’art. 615 c.p.c. chiedendo la sospensione della procedura esecutiva previa declaratoria di inefficacia degli atti conservativi posti in essere dalla Diw a suo danno e, di conseguenza, del pignoramento e del processo esecutivo.
In particolare la società opponente assumeva che:
1) la revoca del decreto di esecutività della sentenza del 13/08/02 del tribunale tedesco, aveva privato gli atti conservativi posti in essere in base ad esso del necessario titolo autorizzativo in quanto la revoca aveva privato di efficacia ex tunc il relativo titolo esecutivo;
2) pertanto, era venuto meno, sempre con effetti ex tunc, in capo alla Diw sia il potere di compiere atti conservativi sia quello di compiere atti esecutivi;
3) la Diw aveva erroneamente intrapreso la presente procedura esecutiva chiedendo la conversione in pignoramento del sequestro conservativo atteso che aveva già tutelato il proprio credito che - secondo la I sentenza del tribunale tedesco ammontava ad Euro 103.035,29 - mediante gli atti conservativi e ipoteca giudiziale per un totale di Euro 930.00,00 di gran lunga superiore all’importo dovuto ridotto ad Euro 66.256,15 in secondo grado;
4) oltre ad non aver rinunciato alle misure cautelar i rimaste sprovviste di titolo esecutivo a seguito della revoca del decreto di esecutività della sentenza tedesca di I grado, la DIW aveva anche notificato alla debitrice due atti di pignoramento presso terzi (presso rispettivamente Cassa di Risparmio di Cento e Credito Cooperativo Bolognese soc. coop.a.r.l. di Bologna), cagionandole così danni ingenti di gran lunga maggiori dei vantaggi che la stessa aveva diritto di ottenere.
n. con decreto del 17/03/2006, il GE non sospendeva la presente procedura esecutiva e convocava dinanzi a se le parti per l’udienza del 12/04/2006;
o. a tale udienza, la società creditrice si costituiva con memoria difensiva, mentre’ la debitrice insisteva nell’accoglimento del ricorso. Su richiesta delle parti, il GE concedeva loro termine per ulteriori difese, riservandosi all’esito di deliberare;
p. nel costituirsi, la Diw chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato, sostenendo, in particolare, che in conformità all’orientamento della Corte di Cassazione, se a seguito di parziale accoglimento dell’impugnazione, una sentenza di condanna a somme di denaro viene modificata solo nel quantum debeatur, il processo esecutivo intrapreso in base all’originario titolo esecutivo prosegue per la realizzazione del i credito nei limiti riconosciuti in sede di gravame (cfr. Cass. 1997 n. 7111);
pertanto, nel caso di specie, pur trattandosi di sentenze straniere, si applicava il medesimo principio;
2. inoltre, il primo decreto di esecutività veniva revocato (il 25/09/04) dalla Corte d’Appello di Bologna solamente dopo l’adozione del nuovo decreto (04/05/04) relativo all’esecutività della sentenza tedesca di secondo grado recante la modifica nel solo quantum debeatur;
3. tale cronologia di provvedimenti rendeva evidente che gli atti conservativi legittimamente posti nel corso del primo grado non erano mai stati privi di fondamento giuridico;
4. il sequestro sui beni di EMTI e la conversione in pignoramento costituivano la traduzione nel diritto interno di quanto previsto dall’art. 47 Reg. CE n. 44/2001 ispirato al favor creditoris;
5. in particolare, la tesi prospettata dalla ricorrente era contraria ai principi espressi in materia dalla Suprema Corte, alla ratio del Reg. CE 44/01 e al principio dell’economia processuale, poichè la rinuncia agli atti conservativi ottenuti sulla base della sentenza di primo grado avrebbe imposto alla creditrice di attuare nelle medesime forme misure conservative dello stesso tipo in ql!anto la seconda pronuncia aveva solamente riformato la prima sul quantum debeatur;
6. pertanto, insisteva nell’istanza di vendita dei beni pignorati già presentata il 22 gennaio 2006;
7. infine, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, sui beni immobili di EMTI era stata iscritta ipoteca per Euro 120.000,00 e non per Euro 800.000,00.
q. scaduti i termini e acquisite le memorie scritte delle parti, il G.E. adotta la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo G.E. che la contestazione, così come promossa, è infondata per le ragioni che seguono.
a. Premessa: portata dell’art. 47 Reg. CE 44/2001.
L’art. 47 comma III del reg. CE n. 44/01 stabilisce che, in pendenza del termine per proporre ricorso avverso il decreto di esecutività della sentenza straniera e fino a quando non viene adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta.
In conformità all’interpretazione data anche dalla Corte di Giustizia Europea all’art. 39 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sostanzialmente riprodotta nel citato articolo del regolamento comunitario, la norma in oggetto consente alla parte che ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione all’esecuzione in Italia di una sentenza di condanna al pagamento di un debito resa in un altro Stato membro, in pendenza del suddetto termine, di procedere direttamente a misure conservative sui beni della parte contro cui è stata chiesta l’esecuzione, senza dover ottenere una specifica autorizzazione (già implicita nella concessione della formula esecutiva) da parte del giudice italiano (così l’ord. 22.1.2004 di questo G.E.); si tratta, infatti, di misure non soggette alla norme processuali del diritto interno quanto alle modalità di attuazione e alle condizioni di validità e di persistente efficacia del vincolo cautelare (cfr. Cass. Civ. 1987 n. 8380; Corte di giustizia CE sent. 3/10/65 in causa n. 119-84).
Solamente quando è intervenuta la decisione definitiva sull’opposizione al decreto di esecutività presentata dal debitore, il creditore -in caso di rigetto della stessa- può procedere ad esecuzione forzata, essendo così divenuta la sentenza straniera titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.
Tuttavia può accadere, come nel caso in esame, che conclusosi il giudizio di opposizione avverso il decreto di esecutività della sentenza straniera di I grado, inizi un nuovo processo di opposizione relativo al decreto di esecutività della sentenza di appello; e che venga intrapreso il procedimento esecutivo sulla base dell’atto conservativo ottenuto, ex art. 47 Reg. 44/01, in forza della sentenza di primo grado solo quantitativamente riformata in appello (ad es. per conversione del sequestro conservativo in pignoramento, come nel caso di specie).
In caso di questo genere, si pone il problema: 1) della persistente efficacia delle misure conservative adottate in pendenza del primo giudizio di opposizione; 2) e di conseguenza, dell’efficacia della procedura esecutiva che, sebbene iniziata in forza della sentenza che ha deciso l’opposizione sul decreto di esecutività della sentenza straniera di II grado, trae origine dalla conversione della misura conservativa attuata sulla base del decreto di esecutività della sentenza di I grado, poi revocato.
b. Quanto all’efficacia degli atti conservativi
Quanto al primo punto, il Reg. CE 44/01 nulla prevede.
Occorre, dunque, coordinare, attraverso una interpretazione sistematica, la normativa comunitaria con i principi generali che presiedono la normativa interna in materia di titolo esecutivo e tutela del creditore.
In particolare, per quanto riguarda i rapporti tra sentenza di primo grado di condanna al pagamento di somme di denaro e quella di grado di appello che conferma l’esistenza del credito ma ne riduce l’ammontare dovuto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il processo esecutivo intrapreso in base all’originario titolo esecutivo, prosegue senza soluzione di continuità per la realizzazione coatta del credito nei limiti riconosciuti in sede di gravame (cfr. Cass. 1997 n. 7111).
La ratio è quella conservazione degli effetti del titolo esecutivo nei limiti in cui viene confermata l’esistenza del credito oggetto della sentenza appellata; tra gli effetti dell’esecutività della sentenza vi rientrano anche gli atti conservativi, quali l’ipoteca e il sequestro conservativo posti in essere in forza della stessa, atteso che lo scopo ultimo è di mantenere integra -nei limiti del credito ridotto- la posizione e la protezione del creditore.
Ciò è espressione di un principio generale valido per tutte le ipotesi in cui un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo (posto in esecuzione anche per la sola conservazione dei beni del debitore) venga modificato solo quantitativamente da un successivo provvedimento anch’esso esecutivo.
Dal suddetto principio discende, in casi del genere, la persistente efficacia degli atti conservativi (ma anche esecutivi se già posti in essere) anteriormente compiuti e sebbene nei limiti della sentenza di appello, ove si tratti di modifica in diminuzione.
Tale conclusione deve essere correlata con i principi ispiratori di semplicità e rapidità espressi in materia di circolazione delle decisioni interne agli Stati membri in ambito comunitario dal Reg. CE 44/01, che pur non prende espressamente in considerazione l’ipostesi specifica che in questa sede si sta analizzando.
In particolare, tra i considerando del Regolamento comunitario che individuano le finalità dello stesso, il n. 2 afferma che è indispensabile in materia di riconoscimento delle decisioni, semplificare le formalità affinché le stesse emesse nei singoli Stati membri siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice; mentre il n. 17 si richiama ai medesimi principi di rapidità e semplicità relativamente al procedimento inteso a rendere esecutiva, in uno Stato membro, la decisione emessa in un altro.
E sicuramente risponde a criteri di semplicità riconoscere, in casi di tal genere, la persistente efficacia delle misure cautelari piuttosto che imporre al creditore di attuare, ex novo e nelle medesime forme, misure conservative dello stesso tipo di quelle già attuate.
Ciò che rileva, ai fini della citata norma comunitaria, è che venga rispettata la ridotta portata esecutiva di cui gode la decisione straniera in pendenza dei termini di cui all’art. 43 par. 5 e fino a quando non venga decisa l’opposizione al decreto di esecutività proposta dal debitore, essendo possibile attuare esclusivamente misure cautelari.
Orbene, dalla applicazione combinata dei suddetti principi, interni e comunitari, ne discendono: 1) l’efficacia degli atti conservativi attuati sulla base di un decreto di esecutività di una sentenza straniera poi riformata in appello solo quantitativamente, anche se il decreto sia stato successivamente revocato purché sostituito da un altro afferente alla sentenza di secondo grado; 2) l’efficacia della procedura esecutiva intrapresa sulla base della misura conservativa come sopra attuata.
Pertanto, il creditore procedente rimane titolare, ex art. 47 comma III Reg. CE 44/01, del diritto a mantenere gli effetti utili degli atti conservativi posti in essere sulla base del primo decreto di esecutività nei limiti del debito stabilito in sede di gravame, atteso che la portata esecutiva della sentenza straniera di primo grado riconosciuta permane allorquando venga riformata in appello solo nel quantum debeatur, viene con ciò mantenuta integra, nei limiti del credito ridotto, la posizione del creditore in attuazione di quel favor creditoris che ispira tanto la normativa comunitaria quanto quella nazionale.
Nel caso di specie, si è verificata la quasi contemporanea pendenza, dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, di due distinti giudizi di opposizione in quanto: la sentenza di I grado del Tribunale di Monaco di Baviera è stata resa esecutiva in Italia con decreto del 07-25/03/03; contro di esso EMTI presentava opposizione in data 26/06/03; in pendenza di essa, poi rigettata dalla Corte bolognese con sentenza n. 1165/04 del 25/09/04, la DIW il 07/07/03 eseguiva sequestro conservativo su alcuni beni mobili di proprietà della EMTI per un valore complessivo di € 130.000,00; nel mentre, in data 19/02/2004, la Corte d’Appello tedesca emetteva sentenza n. 4682/02 con la quale riduceva al debito della EMTI da € 103.035,29 ad € 66.256,15; tale sentenza veniva resa esecutiva con decreto del 27/04/04; anche in questo caso la relativa opposizione veniva rigettata con sentenza n. 1256/05 dell’08/11/05.
Tuttavia, la Corte d’Appello di Bologna in data 25/09/04 -ossia prima della definizione del secondo giudizio di opposizione ma dopo l’adozione del decreto di esecutività afferente la sentenza d’appello tedesca- revoca il decreto con cui era stata resa esecutiva la sentenza di I grado riformata.
Tale successione cronologica pone in evidenza come il primo decreto sia stato semplicemente sostituito dal secondo e non poteva essere diversamente, atteso che nel frattempo la Corte bolognese aveva reso già esecutiva la sentenza di secondo grado; da tale consequenzialità e dall’applicazione dei principi sopra illustrati, ne deriva che il sequestro conservativo posto in essere nelle more della decisione sull’opposizione al decreto di esecutività della sentenza tedesca di prime cure, non ha mai perso la sua efficacia sebbene ristretta nei limiti del debito ridotto in sede di gravame.
Pertanto, la fattispecie in esame non rientra nell’ambito di applicazione né dell’art. 669 septies c.p.c. né nell’art. 669 novies c.p.c., non applicabili, nemmeno in via analogica;
c. Quanto alla efficacia del pignoramento e della procedura esecutiva.
La persistente efficacia del sequestro conservativo comporta, di conseguenza, la piena validità del pignoramento sorto ai sensi dell’art. 686 c.p.c. a seguito della sua conversazione e della relativa procedura esecutiva intrapresa dalla società creditrice.
d. Quanto al rispetto del termine perentorio di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c.
L’eccezione va respinta in quanto infondata.
La questione relativa all’inefficacia del pignoramento per mancato rispetto del termine perentorio di 60 gg. Di cui all’art. 156 disp. att. è stata per la prima volta sollevata dalla società debitrice nella memoria depositata entro il termine concesso dal G.E. all’udienza del 12/04/2006.
Come è noto, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto; mentre l’attività imposta al sequestrante dall’art. 156 delle disp. att. al c.p.c., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l’onere di compiere nel detto termine perentorio, pena l’inefficacia del pignoramento.
Il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine è dato dalla comunicazione della sentenza esecutiva ricevuta dal creditore.
Quando si tratta di sentenza straniera, la quale diventa esecutiva solo a seguito del decreto di esecutività ovvero -se è stata presentata opposizione- con la sentenza della Corte d’Appello c he la respinge, i 60 giorni di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. cominciano a decorrere dalla comunicazione della sentenza del giudice italiano.
Secondo il combinato disposto degli artt. 133 e 136 c.p.c., la sentenza viene comunicata, alle parti costituite, dal cancelliere mediante biglietto di cancelleria; tuttavia, la suddetta comunicazione può essere eseguita anche per il tramite dell’ufficiale giudiziario. In tal caso esse deve essere effettuata nel rispetto delle formalità previste per le notificazioni ai sensi dell’art. 137 e s. c.p.c..
Nel caso di specie, dagli atti di causa, risulta che la DIW ha ricevuto la notificazione -per mezzo dell’ufficiale giudiziario- della sentenza della Corte d’Appello n. 1256/05 (adottata l’08/11/2005 e munita di formula esecutiva il 14/04/2005) in data 31/01/2006 in copia, doc. 3 allegato in memoria DIW 02/05/2006, non risultando altro riscontro in originale in sede di deposito avanti al cancelliere ex art. 156 disp. att. c.p.c.; mentre il deposito di copia di tale sentenza presso la cancelleria del G.E. ha avuto luogo il 10/01/2006. Pertanto, il termine di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. risulta pienamente rispettato e quindi il pignoramento efficace.
Sussistendo dunque le condizioni per autorizzare la vendita, la stessa viene disposta con allegato provvedimento;
P.Q.M.
Visti gli artt. 553, 615, 623 e ss. c.p.c. e rigettata ogni altra istanza del debitore;
1. non sospende il presente giudizio;
2. assegna il termine perentorio di giorni 90, per l’introduzione del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., avanti al Tribunale di Bologna, giudice designando in relazione alla competenza gabellare, mandando alla parte interessata per l’iscrizione a ruolo della causa, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà ex art. 618 comma 2 c.p.c.;
3. vista l’istanza di vendita depositata dalla DIW in data 22/01/2006 dispone la vendita come da ordinanza allegata.
Così deciso in Bologna, il 06/06/2006
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE MOBILIARE
Dott. Massimo Ferro
depositato in Cancelleria 08/06/2006
G.E. Dott. Massimo Ferro
ORDINANZA
Premesso che
a. la società tedesca creditrice DIW, previa intimazione con precetto notificato il 01/12/2005, procedeva, ex art. 686 c.p.c., al pignoramento dei beni mobili di proprietà della società debitrice già oggetto di sequestro conservativo effettuato il 07/07/03 presso la sede sociale della Emti s.r.l. per un valore complessivo di Euro 130.000,00;
b. il citato sequestro veniva attuato dalla creditrice, ex art. 47 del Reg. CE n. 44 del 2001, a seguito del decreto con il quale la Corte D/Appello di Bologna in data 25/03/03 dichiarava l’esecutività della sentenza di primo grado del Tribunale di Monaco di Baviera e in pendenza dell’opposizione allo stesso presentata dalla debitrice;
c. in particolare, con la sentenza del 13/08/02 il Tribunale di Monaco di Baviera condannava in primo grado la EMTI s.r.l. al pagamento della somma di 103.035,29 oltre ad interessi e spese afavore della società tedesca DIW;
d. dopo la notifica della sentenza (28/05/03) la EMTI s.r.l. in data 26/06/03 presentava opposizione al suddetto decreto di esecutività (iscritta al n. RG 1308/03) presso la Corte d’Appello di Bologna;
e. nelle more della decisione, la società DIW procedeva ex art. 47 Reg. CE n. 44 del 2001, all’esecuzione di sequestro conservativo su alcuni beni mobili della società debitrice ed esattamente su: 1) n. fresatrice Mecof CSIOVA, numero interno Emti 7441 del valore di Euro 70.000,00; 2) n. 1 tornio Mingati GNC Minart numero interno n. 44 del 2001 Emti 7289, del valore di Euro 30.000,00; 3) n. 1 tornio a controllo Citizen CNC L16VI numero interno Emti 6656, del valore di Euro 30.000,00; e così per un totale complessivo di Euro 130.000,00;
f. la società EMTI proponeva ex art. 615 c.p.c. opposizione all’esecuzione che I veniva dichiarata inammissibile (ordinanza 22 gennaio 2004);
g. in data 15/07/2003 la DIW iscriveva ipoteca giudiziale su un immobile, sito in Argelato (BO), di proprietà della società debitrice contro la quale, ritenendo l’atto inammissibile, proponeva prima ricorso ex art. 700 c.p.c. e poi reclamo, entrambi rigettati;
h. In data 19/02/04, la Corte d’Appello di Monaco di Baviera, con sentenza n. 4682/02, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla EMTI, confermava la condanna ma riduceva il quantum dovuto alla DIW da Euro 103.035,29 ad Euro 66.256,15 oltre ad interessi e spese;
i. Su ulteriore istanza della DIW, la Corte d’Appello di Bologna emetteva in data 27/04/04 decreto di esecutività della citata sentenza di secondo grado contro il quale la EMTI proponeva opposizione poi rigettata dalla Corte Bolognese con sentenza n. 1256/05 del 08/11/05;
j. in data 25/09/04, la Corte D’Appello di Bologna con sentenza n. 1165/04 revocava il decreto di esecutività della sentenza del 13/08/02 di primo grado del Tribunale di Monaco di Baviera;
k. la sentenza n. 1256/05 della Corte d’Appello bolognese veniva munita di formula esecutiva il 14/11/05 e notificata alla debitrice in data 29/11/2005;
l. sulla base di tale titolo esecutivo, dopo la notifica dell’atto di precetto, la DIW procedeva, ex art. 686 c.p.c., al pignoramento dei beni mobili di proprietà della società debitrice già oggetto di sequestro conservativo effettuato il 07/07/03;
m. con ricorso depositato il 27/02/2006 la società EM TI proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi del comma il dell’art. 615 c.p.c. chiedendo la sospensione della procedura esecutiva previa declaratoria di inefficacia degli atti conservativi posti in essere dalla Diw a suo danno e, di conseguenza, del pignoramento e del processo esecutivo.
In particolare la società opponente assumeva che:
1) la revoca del decreto di esecutività della sentenza del 13/08/02 del tribunale tedesco, aveva privato gli atti conservativi posti in essere in base ad esso del necessario titolo autorizzativo in quanto la revoca aveva privato di efficacia ex tunc il relativo titolo esecutivo;
2) pertanto, era venuto meno, sempre con effetti ex tunc, in capo alla Diw sia il potere di compiere atti conservativi sia quello di compiere atti esecutivi;
3) la Diw aveva erroneamente intrapreso la presente procedura esecutiva chiedendo la conversione in pignoramento del sequestro conservativo atteso che aveva già tutelato il proprio credito che - secondo la I sentenza del tribunale tedesco ammontava ad Euro 103.035,29 - mediante gli atti conservativi e ipoteca giudiziale per un totale di Euro 930.00,00 di gran lunga superiore all’importo dovuto ridotto ad Euro 66.256,15 in secondo grado;
4) oltre ad non aver rinunciato alle misure cautelar i rimaste sprovviste di titolo esecutivo a seguito della revoca del decreto di esecutività della sentenza tedesca di I grado, la DIW aveva anche notificato alla debitrice due atti di pignoramento presso terzi (presso rispettivamente Cassa di Risparmio di Cento e Credito Cooperativo Bolognese soc. coop.a.r.l. di Bologna), cagionandole così danni ingenti di gran lunga maggiori dei vantaggi che la stessa aveva diritto di ottenere.
n. con decreto del 17/03/2006, il GE non sospendeva la presente procedura esecutiva e convocava dinanzi a se le parti per l’udienza del 12/04/2006;
o. a tale udienza, la società creditrice si costituiva con memoria difensiva, mentre’ la debitrice insisteva nell’accoglimento del ricorso. Su richiesta delle parti, il GE concedeva loro termine per ulteriori difese, riservandosi all’esito di deliberare;
p. nel costituirsi, la Diw chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato, sostenendo, in particolare, che in conformità all’orientamento della Corte di Cassazione, se a seguito di parziale accoglimento dell’impugnazione, una sentenza di condanna a somme di denaro viene modificata solo nel quantum debeatur, il processo esecutivo intrapreso in base all’originario titolo esecutivo prosegue per la realizzazione del i credito nei limiti riconosciuti in sede di gravame (cfr. Cass. 1997 n. 7111);
pertanto, nel caso di specie, pur trattandosi di sentenze straniere, si applicava il medesimo principio;
2. inoltre, il primo decreto di esecutività veniva revocato (il 25/09/04) dalla Corte d’Appello di Bologna solamente dopo l’adozione del nuovo decreto (04/05/04) relativo all’esecutività della sentenza tedesca di secondo grado recante la modifica nel solo quantum debeatur;
3. tale cronologia di provvedimenti rendeva evidente che gli atti conservativi legittimamente posti nel corso del primo grado non erano mai stati privi di fondamento giuridico;
4. il sequestro sui beni di EMTI e la conversione in pignoramento costituivano la traduzione nel diritto interno di quanto previsto dall’art. 47 Reg. CE n. 44/2001 ispirato al favor creditoris;
5. in particolare, la tesi prospettata dalla ricorrente era contraria ai principi espressi in materia dalla Suprema Corte, alla ratio del Reg. CE 44/01 e al principio dell’economia processuale, poichè la rinuncia agli atti conservativi ottenuti sulla base della sentenza di primo grado avrebbe imposto alla creditrice di attuare nelle medesime forme misure conservative dello stesso tipo in ql!anto la seconda pronuncia aveva solamente riformato la prima sul quantum debeatur;
6. pertanto, insisteva nell’istanza di vendita dei beni pignorati già presentata il 22 gennaio 2006;
7. infine, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, sui beni immobili di EMTI era stata iscritta ipoteca per Euro 120.000,00 e non per Euro 800.000,00.
q. scaduti i termini e acquisite le memorie scritte delle parti, il G.E. adotta la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo G.E. che la contestazione, così come promossa, è infondata per le ragioni che seguono.
a. Premessa: portata dell’art. 47 Reg. CE 44/2001.
L’art. 47 comma III del reg. CE n. 44/01 stabilisce che, in pendenza del termine per proporre ricorso avverso il decreto di esecutività della sentenza straniera e fino a quando non viene adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta.
In conformità all’interpretazione data anche dalla Corte di Giustizia Europea all’art. 39 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sostanzialmente riprodotta nel citato articolo del regolamento comunitario, la norma in oggetto consente alla parte che ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione all’esecuzione in Italia di una sentenza di condanna al pagamento di un debito resa in un altro Stato membro, in pendenza del suddetto termine, di procedere direttamente a misure conservative sui beni della parte contro cui è stata chiesta l’esecuzione, senza dover ottenere una specifica autorizzazione (già implicita nella concessione della formula esecutiva) da parte del giudice italiano (così l’ord. 22.1.2004 di questo G.E.); si tratta, infatti, di misure non soggette alla norme processuali del diritto interno quanto alle modalità di attuazione e alle condizioni di validità e di persistente efficacia del vincolo cautelare (cfr. Cass. Civ. 1987 n. 8380; Corte di giustizia CE sent. 3/10/65 in causa n. 119-84).
Solamente quando è intervenuta la decisione definitiva sull’opposizione al decreto di esecutività presentata dal debitore, il creditore -in caso di rigetto della stessa- può procedere ad esecuzione forzata, essendo così divenuta la sentenza straniera titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.
Tuttavia può accadere, come nel caso in esame, che conclusosi il giudizio di opposizione avverso il decreto di esecutività della sentenza straniera di I grado, inizi un nuovo processo di opposizione relativo al decreto di esecutività della sentenza di appello; e che venga intrapreso il procedimento esecutivo sulla base dell’atto conservativo ottenuto, ex art. 47 Reg. 44/01, in forza della sentenza di primo grado solo quantitativamente riformata in appello (ad es. per conversione del sequestro conservativo in pignoramento, come nel caso di specie).
In caso di questo genere, si pone il problema: 1) della persistente efficacia delle misure conservative adottate in pendenza del primo giudizio di opposizione; 2) e di conseguenza, dell’efficacia della procedura esecutiva che, sebbene iniziata in forza della sentenza che ha deciso l’opposizione sul decreto di esecutività della sentenza straniera di II grado, trae origine dalla conversione della misura conservativa attuata sulla base del decreto di esecutività della sentenza di I grado, poi revocato.
b. Quanto all’efficacia degli atti conservativi
Quanto al primo punto, il Reg. CE 44/01 nulla prevede.
Occorre, dunque, coordinare, attraverso una interpretazione sistematica, la normativa comunitaria con i principi generali che presiedono la normativa interna in materia di titolo esecutivo e tutela del creditore.
In particolare, per quanto riguarda i rapporti tra sentenza di primo grado di condanna al pagamento di somme di denaro e quella di grado di appello che conferma l’esistenza del credito ma ne riduce l’ammontare dovuto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il processo esecutivo intrapreso in base all’originario titolo esecutivo, prosegue senza soluzione di continuità per la realizzazione coatta del credito nei limiti riconosciuti in sede di gravame (cfr. Cass. 1997 n. 7111).
La ratio è quella conservazione degli effetti del titolo esecutivo nei limiti in cui viene confermata l’esistenza del credito oggetto della sentenza appellata; tra gli effetti dell’esecutività della sentenza vi rientrano anche gli atti conservativi, quali l’ipoteca e il sequestro conservativo posti in essere in forza della stessa, atteso che lo scopo ultimo è di mantenere integra -nei limiti del credito ridotto- la posizione e la protezione del creditore.
Ciò è espressione di un principio generale valido per tutte le ipotesi in cui un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo (posto in esecuzione anche per la sola conservazione dei beni del debitore) venga modificato solo quantitativamente da un successivo provvedimento anch’esso esecutivo.
Dal suddetto principio discende, in casi del genere, la persistente efficacia degli atti conservativi (ma anche esecutivi se già posti in essere) anteriormente compiuti e sebbene nei limiti della sentenza di appello, ove si tratti di modifica in diminuzione.
Tale conclusione deve essere correlata con i principi ispiratori di semplicità e rapidità espressi in materia di circolazione delle decisioni interne agli Stati membri in ambito comunitario dal Reg. CE 44/01, che pur non prende espressamente in considerazione l’ipostesi specifica che in questa sede si sta analizzando.
In particolare, tra i considerando del Regolamento comunitario che individuano le finalità dello stesso, il n. 2 afferma che è indispensabile in materia di riconoscimento delle decisioni, semplificare le formalità affinché le stesse emesse nei singoli Stati membri siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice; mentre il n. 17 si richiama ai medesimi principi di rapidità e semplicità relativamente al procedimento inteso a rendere esecutiva, in uno Stato membro, la decisione emessa in un altro.
E sicuramente risponde a criteri di semplicità riconoscere, in casi di tal genere, la persistente efficacia delle misure cautelari piuttosto che imporre al creditore di attuare, ex novo e nelle medesime forme, misure conservative dello stesso tipo di quelle già attuate.
Ciò che rileva, ai fini della citata norma comunitaria, è che venga rispettata la ridotta portata esecutiva di cui gode la decisione straniera in pendenza dei termini di cui all’art. 43 par. 5 e fino a quando non venga decisa l’opposizione al decreto di esecutività proposta dal debitore, essendo possibile attuare esclusivamente misure cautelari.
Orbene, dalla applicazione combinata dei suddetti principi, interni e comunitari, ne discendono: 1) l’efficacia degli atti conservativi attuati sulla base di un decreto di esecutività di una sentenza straniera poi riformata in appello solo quantitativamente, anche se il decreto sia stato successivamente revocato purché sostituito da un altro afferente alla sentenza di secondo grado; 2) l’efficacia della procedura esecutiva intrapresa sulla base della misura conservativa come sopra attuata.
Pertanto, il creditore procedente rimane titolare, ex art. 47 comma III Reg. CE 44/01, del diritto a mantenere gli effetti utili degli atti conservativi posti in essere sulla base del primo decreto di esecutività nei limiti del debito stabilito in sede di gravame, atteso che la portata esecutiva della sentenza straniera di primo grado riconosciuta permane allorquando venga riformata in appello solo nel quantum debeatur, viene con ciò mantenuta integra, nei limiti del credito ridotto, la posizione del creditore in attuazione di quel favor creditoris che ispira tanto la normativa comunitaria quanto quella nazionale.
Nel caso di specie, si è verificata la quasi contemporanea pendenza, dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, di due distinti giudizi di opposizione in quanto: la sentenza di I grado del Tribunale di Monaco di Baviera è stata resa esecutiva in Italia con decreto del 07-25/03/03; contro di esso EMTI presentava opposizione in data 26/06/03; in pendenza di essa, poi rigettata dalla Corte bolognese con sentenza n. 1165/04 del 25/09/04, la DIW il 07/07/03 eseguiva sequestro conservativo su alcuni beni mobili di proprietà della EMTI per un valore complessivo di € 130.000,00; nel mentre, in data 19/02/2004, la Corte d’Appello tedesca emetteva sentenza n. 4682/02 con la quale riduceva al debito della EMTI da € 103.035,29 ad € 66.256,15; tale sentenza veniva resa esecutiva con decreto del 27/04/04; anche in questo caso la relativa opposizione veniva rigettata con sentenza n. 1256/05 dell’08/11/05.
Tuttavia, la Corte d’Appello di Bologna in data 25/09/04 -ossia prima della definizione del secondo giudizio di opposizione ma dopo l’adozione del decreto di esecutività afferente la sentenza d’appello tedesca- revoca il decreto con cui era stata resa esecutiva la sentenza di I grado riformata.
Tale successione cronologica pone in evidenza come il primo decreto sia stato semplicemente sostituito dal secondo e non poteva essere diversamente, atteso che nel frattempo la Corte bolognese aveva reso già esecutiva la sentenza di secondo grado; da tale consequenzialità e dall’applicazione dei principi sopra illustrati, ne deriva che il sequestro conservativo posto in essere nelle more della decisione sull’opposizione al decreto di esecutività della sentenza tedesca di prime cure, non ha mai perso la sua efficacia sebbene ristretta nei limiti del debito ridotto in sede di gravame.
Pertanto, la fattispecie in esame non rientra nell’ambito di applicazione né dell’art. 669 septies c.p.c. né nell’art. 669 novies c.p.c., non applicabili, nemmeno in via analogica;
c. Quanto alla efficacia del pignoramento e della procedura esecutiva.
La persistente efficacia del sequestro conservativo comporta, di conseguenza, la piena validità del pignoramento sorto ai sensi dell’art. 686 c.p.c. a seguito della sua conversazione e della relativa procedura esecutiva intrapresa dalla società creditrice.
d. Quanto al rispetto del termine perentorio di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c.
L’eccezione va respinta in quanto infondata.
La questione relativa all’inefficacia del pignoramento per mancato rispetto del termine perentorio di 60 gg. Di cui all’art. 156 disp. att. è stata per la prima volta sollevata dalla società debitrice nella memoria depositata entro il termine concesso dal G.E. all’udienza del 12/04/2006.
Come è noto, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto; mentre l’attività imposta al sequestrante dall’art. 156 delle disp. att. al c.p.c., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l’onere di compiere nel detto termine perentorio, pena l’inefficacia del pignoramento.
Il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine è dato dalla comunicazione della sentenza esecutiva ricevuta dal creditore.
Quando si tratta di sentenza straniera, la quale diventa esecutiva solo a seguito del decreto di esecutività ovvero -se è stata presentata opposizione- con la sentenza della Corte d’Appello c he la respinge, i 60 giorni di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. cominciano a decorrere dalla comunicazione della sentenza del giudice italiano.
Secondo il combinato disposto degli artt. 133 e 136 c.p.c., la sentenza viene comunicata, alle parti costituite, dal cancelliere mediante biglietto di cancelleria; tuttavia, la suddetta comunicazione può essere eseguita anche per il tramite dell’ufficiale giudiziario. In tal caso esse deve essere effettuata nel rispetto delle formalità previste per le notificazioni ai sensi dell’art. 137 e s. c.p.c..
Nel caso di specie, dagli atti di causa, risulta che la DIW ha ricevuto la notificazione -per mezzo dell’ufficiale giudiziario- della sentenza della Corte d’Appello n. 1256/05 (adottata l’08/11/2005 e munita di formula esecutiva il 14/04/2005) in data 31/01/2006 in copia, doc. 3 allegato in memoria DIW 02/05/2006, non risultando altro riscontro in originale in sede di deposito avanti al cancelliere ex art. 156 disp. att. c.p.c.; mentre il deposito di copia di tale sentenza presso la cancelleria del G.E. ha avuto luogo il 10/01/2006. Pertanto, il termine di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. risulta pienamente rispettato e quindi il pignoramento efficace.
Sussistendo dunque le condizioni per autorizzare la vendita, la stessa viene disposta con allegato provvedimento;
P.Q.M.
Visti gli artt. 553, 615, 623 e ss. c.p.c. e rigettata ogni altra istanza del debitore;
1. non sospende il presente giudizio;
2. assegna il termine perentorio di giorni 90, per l’introduzione del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., avanti al Tribunale di Bologna, giudice designando in relazione alla competenza gabellare, mandando alla parte interessata per l’iscrizione a ruolo della causa, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà ex art. 618 comma 2 c.p.c.;
3. vista l’istanza di vendita depositata dalla DIW in data 22/01/2006 dispone la vendita come da ordinanza allegata.
Così deciso in Bologna, il 06/06/2006
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE MOBILIARE
Dott. Massimo Ferro
depositato in Cancelleria 08/06/2006