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Agenzia: diritto alle provvigioni postume

Nel contratto di agenzia, il diritto di esclusiva è connaturato al rapporto e dispiega i suoi effetti sia durante la permanenza dello stesso che nel periodo successivo alla sua cessazione; all'agente spettano, quindi, anche provvigioni postume, sempre che la conclusione dell'affare, avvenuta dopo la cessazione del contratto, sia il frutto della prevalente attività promozionale da questi svolta durante il mandato, senza che rilevino, in considerazione del vincolo di esclusiva, gli eventuali interventi della società preponente finalizzati alla conclusione dell'affare. (massima ufficiale)

 

Nella sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi del contratto di Agenzia ed in particolare del diritto di esclusiva sulla zona e del diritto alle provvigioni postume, con ogni conseguenza sulle indennità indirette derivante dalla maturazione di tali ultime provvigioni.

Nel caso specifico, analizzando il quale la Corte esprime alcuni importanti principi di diritto, il rapporto di Agenzia del ricorrente era cessato e l’Agente – operante sulla zona in regime di esclusiva – aveva anche dato la prova di aver svolto in misura prevalente attività promozionale di vendita con alcuni clienti negli ultimi mesi del suo mandato e che l’opera dell’agente successivo subentrato era stata solo minimale e residuale.

La Corte ha precisato che la c.d. “esclusiva” di zona, che è connaturata al contratto di agenzia e nel caso di specie non derogata da alcun diverso patto individuale, dispiega in suoi effetti non solo durante la permanenza del rapporto, ma anche per il periodo successivo alla sua cessazione. Tale circostanza permette che in relazione al contratto ed in virtù del diritto di esclusiva possono maturare i diritti relativi alle provvigioni, c.d. postume, atteso che i due momenti, cioè quello (a) dell’attività promozionale e quello (b) della conclusione dell’affare, di regola e ovviamente non coincidono.

Non è quindi vero che cessato un contratto, sarebbe cessata anche la connessa esclusiva a favore dell’agente, la quale per contro, siccome scaturente dal precedente rapporto, si riflette inevitabilmente pure nel tempo successivo. Ciò soprattutto se vi è la prova di una anteriore attività preponderante dell’Agente svolta ex articolo 1748 Codice Civile, norma strettamente collegata all’articolo 1743 Codice Civile, il quale ultimo presuppone che il contratto di agenzia sia retto dal regime di esclusiva nella zona.

Lo stesso 1748 Codice Civile, del resto, nel prevedere il diritto dell’Agente alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dalla Preponente – trattasi di c.d. provvigioni indirette – si pone come una garanzia del diritto di esclusiva sancito dall’articolo 1743 Codice Civile, perché mira a tutelare l’agente medesimo, nell’ambito della zona assegnatagli, da ogni invasione del proponente che si traduca in una sottrazione di affari ed indebita appropriazione dei risultati della sua opera.

Analogamente, secondo Cass. n. 2288 del 30/01/2017, ai sensi dell’articolo 1748 Codice Civile, comma 2, il diritto alla provvigione c.d. indiretta compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all’agente, attraverso l’intervento diretto o indiretto della Preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere.

Pertanto, una volta accertata in sede di merito la prevalente attività svolta dall’Agente prima della cessazione del rapporto, unitamente alla conclusione con esito positivo degli affari de quibus entro un successivo congruo lasso di tempo, ed all’impossibilità di ricondurre tale conclusione esclusivamente all’opera del nuovo agente, correttamente risultano riconosciute le correlative provvigioni maturate al primo, esplicando ancora, in favore di quest’ultimo, il regime di esclusiva derivante dal pregresso rapporto contrattuale anche nei confronti della medesima società Preponente, qualora essa anche direttamente o a mezzo di suoi dipendenti si adoperasse per curare il cliente e concludere l’affare.

Quanto alla ipotizzata decadenza dal diritto alle provvigioni postume, per effetto del mancato invio delle c.d. “relazioni sulle trattative già intraprese e non ancora concluse al momento di scioglimento del rapporto di agenzia”, che secondo alcuni Tribunali sarebbe requisito indefettibile per la loro percezione, la Suprema Corta ha precisato che il requisito e la stessa decadenza non sono nemmeno contemplati dalla disciplina di legge dettata dall’articolo 1748 Codice Civile.

La Corte ricorda ancora che, salvo diversa pattuizione, la provvigione spetta all’Agente nel momento e nella misura in cui la Preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Ne deriva quindi che in difetto di un espresso termine di decadenza, il diritto azionato non può negato, coerentemente del resto con il principio della non applicabilità in via analogica delle norme in materia di decadenza, che sono di stretta interpretazione.

Cassazione Civile, Sentenza numero n. 9292 del 20 maggio 2020.