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Ops! Ho sbagliato il contratto di agenzia

La città muta - Luci (I)
Ph. Anuar Arebi / La città muta - Luci (I)

Parte 1 : Link

Parte 2: Link

L’avv. Veronica Locatelli dello Studio Iusgate di Bologna presenta il proprio webinar dello scorso giugno 2021 sul contratto di agenzia.

Nella seconda lezione vengono esaminate alcune clausole contrattuali redatte in maniera non corretta o poco accorta in materia per evidenziare, a contrario, come sarebbe opportuno e corretto scriverle e utilizzarle, quali: la clausola sul territorio contrattuale, la clausola sul minimo di affari, la clausola sulla durata del contratto, la clausola risolutiva espressa, la scelta del foro competente e il patto di non concorrenza post contrattuale.

Quali clausole utilizzare e con quale finalità?

Ogni rapporto di agenzia ha le proprie peculiarità e specificità delle quali occorre tenere conto al momento della negoziazione e della redazione delle clausole del contratto di agenzia. L’utilizzo di un modello standard senza le personalizzazioni del caso offre una tutela parziale, generica e talvolta – e lo si scopre solo alla cessazione – addirittura potenzialmente controproducente.

A partire dall’analisi di una clausola risolutiva espressa redatta in maniera generica e poco attenta, si evidenzia, ad esempio, l’importanza dell’individuazione, con precisione e concretezza, degli specifici eventi del rapporto, di gravità tale da giustificare la cessazione immediata e – ciò che sicuramente preme all’imprenditore – senza obbligo di corresponsione dell’indennità di fine rapporto prevista dall’articolo 1751 del codice civile o dall’AEC di settore applicabile allo specifico rapporto.

Al momento della sottoscrizione del contratto il preponente deve sempre considerare che, in un eventuale contenzioso, il Giudice adito considera l’agente la parte debole del rapporto e, in tale ottica, valuterà l’effettivo ricorrere della giusta causa di risoluzione e della sua gravità, tale da compromettere il rapporto fiduciario e da far venir meno l’intuitus personae che ha indotto proprio quelle parti a vincolarsi in un rapporto nel quale l’elemento personale ha grande rilievo.

Tra le altre, viene esaminata e illustrata anche la clausola del patto di non concorrenza post contrattuale, spesso utilizzata in maniera poco consapevole, il cui utilizzo deve esser invece attentamente valutato per la sua onerosità e per l’impossibilità, per la preponente, di svincolarsi unilateralmente prima della cessazione del contratto, a proprio piacimento.