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Il bilancio e la contabilità per non addetti

Contabilità e bilancio per non addetti - Parte quarta

(Parte Prima – Parte Seconda - Parte Terza)

Il bilancio e la legge 

Il bilancio, composto di stato patrimoniale e di conto economico, è chiaramente un documento importante nella vita delle aziende e di tutte le organizzazioni in genere; esso permette infatti di avere a disposizione, con pochi prospetti riassuntivi, lo sviluppo della vita delle organizzazioni a scadenze normalmente annuali. Si dice in gergo che sono documenti utili e necessari per i cd stakeholders, cioè per tutti coloro che hanno interesse a conoscere l’andamento della vita delle organizzazioni. Questi sono: i fornitori, i clienti, le banche, i soci, le pubbliche autorità nel caso di attività regolamentata come le banche e le assicurazioni, il fisco, etc.

Si comprende quindi come il bilancio, ma in generale tutta la informativa che le organizzazioni forniscono agli stakeholders, siano quindi regolamentati in ogni paese del mondo da apposite norme di legge.

In Italia le norme sono contenute negli artt. 2423 e segg. del codice civile, che riguardano le società per azioni. Queste norme per analogia, o per espresso richiamo della legge stessa, sono applicabili a molti altri tipi di organizzazione.

Non si elencano qui tutte le norme di legge, sono troppo complesse e articolate, lasciamo il lavoro agli specialisti. Tuttavia si indicano le principali, sia per avere una prima idea di massima, sia per non trovarsi completamente sprovveduti se ci viene sottoposto un fascicolo di bilancio, con tutta la complessa informativa richiesta dalla legge per le società.

Cominciamo dall’art 2423 del cod. civile. Esso afferma che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Questa frase ha bisogno di poche spiegazioni, ma il fatto che sia inserita nel primo articolo è significativa.

Negli articoli seguenti (2423 ter, 2424, 2424) viene indicata la struttura del contenuto del bilancio, sia stato patrimoniale che conto economico. E’ intuitivo come la indicazione di una struttura nelle norme di legge sia necessaria, diversamente il bilancio potrebbe essere presentato solamente con poche voci sintetiche che lo renderebbero incomprensibile.

Gli artt. 2423 bis e 2426 indicano rispettivamente i principi di redazione del bilancio e icriteri di valutazione per alcune voci dello stesso. Non voglio qui indicarli tutti, ma ne prendo solo un paio per ciascuno dei 2 articoli. Scelgo alcuni tra quelli di più immediata comprensione. Se ne leggete altri consultando direttamente il codice civile, possono essere meno comprensibili: può essere infatti necessaria una conoscenza più approfondita della materia.

Art 2423 bis:

(a) "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”: questa è chiaramente la definizione di un bilancio per competenza, come spiegato in precedenza

(b) "i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”: è chiaro che se vario i criteri da un anno all’altro non ho più i dati confrontabili e inoltre la scelta del criterio può diventare arbitraria sulla base delle convenienze del momento

Art 2426:

a) “i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione”; la norma è chiara, infatti per i crediti esiste il rischio che qualche cliente non paghi (si chiama inesigibilità); bisogna tenerne conto nella valutazione dei crediti

b) “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”: anche questa norma credo sia chiara dopo aver spiegato in precedenza cosa sono le immobilizzazionie il processo dell’ammortamento.

La nota integrativa ed il relativo contenuto. La nota integrativa è un documento che accompagna il bilancio. Essa contiene tutta una serie di informazioni sia sulle singole voci del bilancio, che sui criteri di valutazione utilizzati. La sua utilità-necessità è intuitiva: ogni legislazione dei paesi industrializzati la prevede. Il bilancio diventa per le organizzazioni di una certa dimensione un documento complesso che ha bisogno, attraverso la nota integrativa, di adeguate spiegazioni di dettaglio nella composizione delle voci, nel raffronto fra le stesse.

Anche in questo caso non indico tutte le caratteristiche della nota integrativa, elencatedall’art 2427 del codice civile, ma solo 3 di esse per renderci conto di cosa essa rappresenta

a) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria

b) l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria

c) la composizione delle voci: «proventi straordinari» e: «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile.

Come si può vedere le informazioni richieste nella nota integrativa sono le più diverse ma tutte sono utili per comprendere e analizzare meglio le voci del bilancio di esercizio (stato patrimoniale e conto economico).

Relazione sulla gestione (art 2428 cod. civile). Anche in questo caso non si riporta l’intero articolo di legge, ma solamente i primi 2 paragrafi, che ne identificano il significato.

“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società e’ esposta”.

“L’analisi di cui al precedente paragrafo deve essere coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi”.

Vediamo ora cosa accomuna e cosa differenzia la nota integrativa dalla relazione sulla gestione. Entrambe sono relazioni accompagnatorie al bilancio di esercizio e ne sono parte integrante.

La nota integrativa è una relazione a carattere prevalentemente tecnico e contiene tutta una serie di precisazioni e dettagli sul bilancio e sulle specifiche voci che lo compongono, essa inoltre fornisce alcune informazioni su come esso è stato redatto.

La relazione sulla gestione è un documento più gestionale e meno tecnico; essa contiene (a) una spiegazione sull’andamento del business: elementi di mercato che interessano l’azienda, stato della concorrenza, investimenti effettuati, organizzazione interna, azioni di marketing sviluppate, etc e (b) una sintesi di indici e indicatori sull’andamento della gestione e dei suoi aspetti patrimoniali, economici e finanziari.

Il bilancio e gli aspetti fiscali

Il fisco è interessato al reddito conseguito nel corso dell’anno, da assoggettare alle imposte, che gravano appunto sul reddito d’impresa.

Le imposte sul reddito sono rappresentate in Italia l’IRES e l’IRAP, ciascuna con una sua propria aliquota. Esistono molte altre imposte: IVA, Imposta di registro, etc ma nessuna di queste è un’imposta sul reddito.

Il reddito fiscale viene dichiarato su base annuale con una apposita dichiarazione, denominata UNICO.

Teniamo presente che il reddito risultante dal Conto economico è diverso da quello fiscale utilizzato per l’applicazione delle aliquote che definiscono le imposte da pagare: ciò perché ci sono differenti i criteri di determinazione di alcune voci del conto economico, ad esempio costi fiscalmente non riconosciuti o ricavi contabilizzati con differenti criteri. Non entriamo nel merito, la materia è molto tecnica e per molti versi complessa e articolata.

Chiariamo però che non è necessario stendere un diverso bilancio ai fini fiscali, ma è sufficiente redigere un prospetto di raccordo fra reddito legale e reddito fiscale, inserito nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto concerne il pagamento delle imposte, queste vengono pagate con un acconto alla fine dell’anno, normalmente il 30 novembre, e con un saldo nell’anno successivo, normalmente il 30 giugno.

Facciamo 2 semplici esempi di calcolo delle imposte sul reddito, partendo dall’utile di bilancio, giusto per orientarci nei numeri

Risultato economico esercizio (utile)         15.000
Costi fiscalmente non detraibili ai fini IRES -        3.000
Reddito imponibile IRES         12.000
Aliquota IRES 27,5%
Imposta IRES           3.300
   
Risultato economico esercizio (utile)         15.000
Costi fiscalmente non detraibili ai fini IRAP -        9.000
Reddito imponibile IRAP           6.000
Aliquota IRAP 4,5%
Imposta IRAP              270
   
Utile al netto imposte IRES e IRAP (15.000 -3.300 – 270)         11.430

Come si vede:

  • il reddito fiscale (chiamato anche imponibile) è diverso dal reddito del conto economico ed è diverso per le due imposte IRES (12.000) e IRAP (6.000). Ciò in quanto diverse sono le regole di calcolo dell’imponibile delle 2 imposte
  • ognuna delle due imposte ha una propria aliquota e determina l’importo di imposte di competenza da pagare: 3..300 per IRES e 270 per IRAP
  • le imposte da pagare 3.300 + 270 = 3.570 diventano costi che gravano sul conto economico dell’esercizio; esse diminuiscono pertanto il reddito di 15.000, che diventa quindi 11.43.

Contabilità e bilancio per non addetti - Parte quarta

(Parte Prima – Parte Seconda - Parte Terza)

Il bilancio e la legge 

Il bilancio, composto di stato patrimoniale e di conto economico, è chiaramente un documento importante nella vita delle aziende e di tutte le organizzazioni in genere; esso permette infatti di avere a disposizione, con pochi prospetti riassuntivi, lo sviluppo della vita delle organizzazioni a scadenze normalmente annuali. Si dice in gergo che sono documenti utili e necessari per i cd stakeholders, cioè per tutti coloro che hanno interesse a conoscere l’andamento della vita delle organizzazioni. Questi sono: i fornitori, i clienti, le banche, i soci, le pubbliche autorità nel caso di attività regolamentata come le banche e le assicurazioni, il fisco, etc.

Si comprende quindi come il bilancio, ma in generale tutta la informativa che le organizzazioni forniscono agli stakeholders, siano quindi regolamentati in ogni paese del mondo da apposite norme di legge.

In Italia le norme sono contenute negli artt. 2423 e segg. del codice civile, che riguardano le società per azioni. Queste norme per analogia, o per espresso richiamo della legge stessa, sono applicabili a molti altri tipi di organizzazione.

Non si elencano qui tutte le norme di legge, sono troppo complesse e articolate, lasciamo il lavoro agli specialisti. Tuttavia si indicano le principali, sia per avere una prima idea di massima, sia per non trovarsi completamente sprovveduti se ci viene sottoposto un fascicolo di bilancio, con tutta la complessa informativa richiesta dalla legge per le società.

Cominciamo dall’art 2423 del cod. civile. Esso afferma che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Questa frase ha bisogno di poche spiegazioni, ma il fatto che sia inserita nel primo articolo è significativa.

Negli articoli seguenti (2423 ter, 2424, 2424) viene indicata la struttura del contenuto del bilancio, sia stato patrimoniale che conto economico. E’ intuitivo come la indicazione di una struttura nelle norme di legge sia necessaria, diversamente il bilancio potrebbe essere presentato solamente con poche voci sintetiche che lo renderebbero incomprensibile.

Gli artt. 2423 bis e 2426 indicano rispettivamente i principi di redazione del bilancio e icriteri di valutazione per alcune voci dello stesso. Non voglio qui indicarli tutti, ma ne prendo solo un paio per ciascuno dei 2 articoli. Scelgo alcuni tra quelli di più immediata comprensione. Se ne leggete altri consultando direttamente il codice civile, possono essere meno comprensibili: può essere infatti necessaria una conoscenza più approfondita della materia.

Art 2423 bis:

(a) "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”: questa è chiaramente la definizione di un bilancio per competenza, come spiegato in precedenza

(b) "i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”: è chiaro che se vario i criteri da un anno all’altro non ho più i dati confrontabili e inoltre la scelta del criterio può diventare arbitraria sulla base delle convenienze del momento

Art 2426:

a) “i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione”; la norma è chiara, infatti per i crediti esiste il rischio che qualche cliente non paghi (si chiama inesigibilità); bisogna tenerne conto nella valutazione dei crediti

b) “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”: anche questa norma credo sia chiara dopo aver spiegato in precedenza cosa sono le immobilizzazionie il processo dell’ammortamento.

La nota integrativa ed il relativo contenuto. La nota integrativa è un documento che accompagna il bilancio. Essa contiene tutta una serie di informazioni sia sulle singole voci del bilancio, che sui criteri di valutazione utilizzati. La sua utilità-necessità è intuitiva: ogni legislazione dei paesi industrializzati la prevede. Il bilancio diventa per le organizzazioni di una certa dimensione un documento complesso che ha bisogno, attraverso la nota integrativa, di adeguate spiegazioni di dettaglio nella composizione delle voci, nel raffronto fra le stesse.

Anche in questo caso non indico tutte le caratteristiche della nota integrativa, elencatedall’art 2427 del codice civile, ma solo 3 di esse per renderci conto di cosa essa rappresenta

a) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria

b) l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria

c) la composizione delle voci: «proventi straordinari» e: «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile.

Come si può vedere le informazioni richieste nella nota integrativa sono le più diverse ma tutte sono utili per comprendere e analizzare meglio le voci del bilancio di esercizio (stato patrimoniale e conto economico).

Relazione sulla gestione (art 2428 cod. civile). Anche in questo caso non si riporta l’intero articolo di legge, ma solamente i primi 2 paragrafi, che ne identificano il significato.

“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società e’ esposta”.

“L’analisi di cui al precedente paragrafo deve essere coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi”.

Vediamo ora cosa accomuna e cosa differenzia la nota integrativa dalla relazione sulla gestione. Entrambe sono relazioni accompagnatorie al bilancio di esercizio e ne sono parte integrante.

La nota integrativa è una relazione a carattere prevalentemente tecnico e contiene tutta una serie di precisazioni e dettagli sul bilancio e sulle specifiche voci che lo compongono, essa inoltre fornisce alcune informazioni su come esso è stato redatto.

La relazione sulla gestione è un documento più gestionale e meno tecnico; essa contiene (a) una spiegazione sull’andamento del business: elementi di mercato che interessano l’azienda, stato della concorrenza, investimenti effettuati, organizzazione interna, azioni di marketing sviluppate, etc e (b) una sintesi di indici e indicatori sull’andamento della gestione e dei suoi aspetti patrimoniali, economici e finanziari.

Il bilancio e gli aspetti fiscali

Il fisco è interessato al reddito conseguito nel corso dell’anno, da assoggettare alle imposte, che gravano appunto sul reddito d’impresa.

Le imposte sul reddito sono rappresentate in Italia l’IRES e l’IRAP, ciascuna con una sua propria aliquota. Esistono molte altre imposte: IVA, Imposta di registro, etc ma nessuna di queste è un’imposta sul reddito.

Il reddito fiscale viene dichiarato su base annuale con una apposita dichiarazione, denominata UNICO.

Teniamo presente che il reddito risultante dal Conto economico è diverso da quello fiscale utilizzato per l’applicazione delle aliquote che definiscono le imposte da pagare: ciò perché ci sono differenti i criteri di determinazione di alcune voci del conto economico, ad esempio costi fiscalmente non riconosciuti o ricavi contabilizzati con differenti criteri. Non entriamo nel merito, la materia è molto tecnica e per molti versi complessa e articolata.

Chiariamo però che non è necessario stendere un diverso bilancio ai fini fiscali, ma è sufficiente redigere un prospetto di raccordo fra reddito legale e reddito fiscale, inserito nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto concerne il pagamento delle imposte, queste vengono pagate con un acconto alla fine dell’anno, normalmente il 30 novembre, e con un saldo nell’anno successivo, normalmente il 30 giugno.

Facciamo 2 semplici esempi di calcolo delle imposte sul reddito, partendo dall’utile di bilancio, giusto per orientarci nei numeri

Risultato economico esercizio (utile)         15.000
Costi fiscalmente non detraibili ai fini IRES -        3.000
Reddito imponibile IRES         12.000
Aliquota IRES 27,5%
Imposta IRES           3.300
   
Risultato economico esercizio (utile)         15.000
Costi fiscalmente non detraibili ai fini IRAP -        9.000
Reddito imponibile IRAP           6.000
Aliquota IRAP 4,5%
Imposta IRAP              270
   
Utile al netto imposte IRES e IRAP (15.000 -3.300 – 270)         11.430

Come si vede:

  • il reddito fiscale (chiamato anche imponibile) è diverso dal reddito del conto economico ed è diverso per le due imposte IRES (12.000) e IRAP (6.000). Ciò in quanto diverse sono le regole di calcolo dell’imponibile delle 2 imposte
  • ognuna delle due imposte ha una propria aliquota e determina l’importo di imposte di competenza da pagare: 3..300 per IRES e 270 per IRAP
  • le imposte da pagare 3.300 + 270 = 3.570 diventano costi che gravano sul conto economico dell’esercizio; esse diminuiscono pertanto il reddito di 15.000, che diventa quindi 11.43.