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Il bilancio sociale degli enti del terzo settore

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Il bilancio sociale degli enti del terzo settore

Generare valore è oggi più che mai il principio cui sono chiamate ad ispirarsi  tutte le condotte, sia singole che collettive, un’augurabile propensione verso il miglioramento continuo. La trasparenza dell’operato assurge così a strumento di valutazione di questo valore generato o generabile e può influire notevolmente sulle singole realtà e sulle relative comunità di riferimento.  

Verso il virtuoso obiettivo della trasparenza, nella sua accezione più ampia e costruttiva possibile, volge anche l'introduzione del Bilancio Sociale, uno degli aspetti maggiormente innovativi della Riforma del Terzo Settore, quale complesso di norme che ha modificato la disciplina degli Enti   No Profit e dell'Impresa sociale.

Alla normativa a riguardo si aggiunge l’intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale, approvando le relative Linee Guida, ha agevolato la definizione dei contenuti e delle modalità di redazione del Bilancio sociale, onde  consentire  - da una parte - agli enti interessati di adempiere all’obbligo normativo introdotto e - dall’altra - fornire agli associati, ai prestatori di lavoro, nonché ai terzi complessivamente intesi (tra cui anche le Pubbliche Amministrazioni), elementi informativi ed esplicati sull’operato degli enti, sulla governance e sui risultati raggiunti nel tempo. 

Tale documento, si presenta, dunque, come avente le caratteristiche di un vero e proprio strumento di rendicontazione, per mezzo del quale l’ente interessato, con la partecipazione attiva dei propri stakeholder, registra non solo i profili economici, patrimoniali e finanziari, ma anche le attività e i traguardi raggiunti  in ambito sociale e ambientale.

Il Bilancio sociale consente, infatti, una verifica di coerenza tra le finalità statutarie o istituzionali con l’operato dell’ente, con i progetti realizzati e l’ efficacia di questi ultimi, in funzione del rapporto tra risorse disponibili e risultati perseguiti, nonché in base ai cambiamenti generati, non solo sui  diretti interessati o interlocutori, ma anche sulla relativa collettività.

Si sottolinea, dunque, una duplice valenza del documento in questione, quale strumento strategico-gestionale e congiuntamente strumento di informazione e relazione con gli stakeholder .
 

Soggetti tenuti alla redazione del bilancio

Il D.lgs. 03 luglio 2017, n. 117, articolo 14, comma 1  dispone, come sopra introdotto, l’obbligo per gli Enti del Terzo settore aventi determinate caratteristiche dimensionali, vale a dire con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque superiori ad 1 milione di euro, di depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (per brevità anche detto Runts), il Bilancio sociale redatto secondo le Linee Guida approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e da quest’ultimo emanate con successivo decreto del 4 luglio 2019.

Allo stesso obbligo di redazione e pubblicazione del Bilancio sociale soggiacciono, per espressa previsione normativa, anche i Centri di servizio per il volontariato, di cui all’art. 61, comma 1, lettera l)  del Codice del Terzo settore, indipendentemente dal valore complessivo delle entrate,  in ragione della loro specificità e delle loro funzioni, così come le Imprese sociali, ivi comprese le Cooperative sociali e i loro Consorzi, che a partire dall’esercizio al 2020, sono tenuti alla redazione, al deposito presso il Registro delle imprese e alla pubblicazione sul proprio sito internet del Bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della nuova disciplina dell’impresa sociale (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, recante la “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106).

Il Decreto Ministeriale riconosce, altresì, la facoltà anche ai soggetti non obbligati per legge di redigere e pubblicare, attraverso i propri canali informativi istituzionali, il proprio Bilancio sociale, e ciò o per dare prova di fedeltà rispetto agli impegni assunti, o per evidenziare i risultati raggiunti nel periodo oggetto della rendicontazione, per raggiungere un incremento del numero di terzi potenzialmente interessati ad associarsi o a partecipare economicamente, oppure anche solo per mantenere la posizione guadagnata nell’opinione pubblica, se non per migliorarla attraverso la conquista di una più apprezzabile reputazione.

E’ ovvio e va da sé che in tal caso il documento – essendo rimesso alla libera determinazione della parte che vi provvede spontaneamente e non in ottemperanza ad un obbligo ex lege previsto  – non dovrà necessariamente essere conforme alle Linee Guida e alle disposizioni dei succitati decreti, fermo restando che, in tal caso, non potrà, tuttavia,  assumere la denominazione di “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 117/2017”.
 

Destinatari del Bilancio sociale

Essendo il Bilancio sociale per sua natura pubblico, esso si rivolge a tutti gli stakeholder che intendano reperire informazioni sull'ente.

Le Linee Guida Ministeriali forniscono ampi chiarimenti al riguardo. Tra questi potenziali interessati vengono necessariamente inclusi  gli operatori, coloro ai quali spettano le decisioni strategiche, gli  amministratori interni - ovvero i soggetti che all'interno dell'ente formulano, approvano ed attuano le strategie assunte -  gli associati, che ne approvano il bilancio annuale e sono chiamati a condividere le strategie di più lungo periodo, nonché le istituzioni e i potenziali donatori.  

A questi si aggiungano , per effetto dell'art. 4, comma 1, lettera g) della legge delega, anche i prestatori di lavoro, considerati tra i beneficiari degli obblighi di rendicontazione, di trasparenza e di informazione, sussistenti in capo all'ente del Terzo settore.

Ciascuna delle singole categorie di stakeholder darà importanza diversa alle informazioni oggetto della rendicontazione, in virtù del contributo apportato dall’ente stesso e dalle attese che ne derivano sui risultati sociali, ambientali, economici finanziari  e/o altri .

A mero titolo esemplificativo – le Linee Guida ministeriali, individuano :

  • gli associati, che potranno utilizzarlo per la verifica della corretta formulazione delle strategie, per l’eventuale adattamento ad un cambio del contesto esterno, per il controllo sull'operato degli amministratori;
  • gli amministratori, che in tal modo potranno compiere più azioni virtuose nella gestione loro conferita, ossia  correggere e/o riprogrammare le attività di breve/medio termine, rendicontare a chi ha loro conferito l'incarico, confrontare i risultati nel tempo e nello spazio (vale a dire rispetto alle attività svolte da enti analoghi),  verificare l'efficacia delle azioni intraprese in relazione ai destinatari di riferimento;
  • le istituzioni, che così potranno acquisire informazioni sugli enti in vista di eventuali finanziamenti, convenzioni, collaborazioni e di verificarne le modalità di impiego dei fondi pubblici;
  • i potenziali donatori.
     

Principi di redazione del bilancio

La redazione del bilancio deve attenersi ai principi di:

  1. rilevanza  (solo informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente, con motivazione delle eventuali limitazioni o esclusioni);
  2. completezza (tutte le informazioni ritenute utili per i principali stakeholder);
  3. trasparenza (indicazione del procedimento logico seguito per la rilevazione e la classificazione delle informazioni);
  4. neutralità (rappresentazione imparziale e priva di distorsioni delle informazioni, evidenza sia degli aspetti positivi che negativi);
  5. competenza di periodo (le informazioni devono riguardare risultati e attività svolte o manifestatesi nell’anno di riferimento);
  6. comparabilità  (la rendicontazione – ove possibile – deve rendere possibile un raffronto nel tempo e nello spazio con altre organizzazioni simili, o altrimenti operanti negli stessi settori o analoghi);
  7. chiarezza ( linguaggio comprensibile anche ai non addetti ai lavori);
  8. veridicità e verificabilità (i dati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate);
  9. attendibilità (certezza del dato, ossia non sovrastima né sottostima di esso);
  10. autonomia delle terze parti ( autonomia di giudizio e indipendenza di eventuali terze parti cui sia stato eventualmente conferito incarico per la trattazione specifica di alcuni aspetti del documento di rendicontazione, per la garanzia della qualità del processo o per la formulazione di valutazioni e commenti).
     

Struttura e contenuto del bilancio

Nel Bilancio sociale, ai sensi del decreto ministeriale contenente le Linee Guida per la relativa  redazione,  devono essere necessariamente contenute le seguenti informazioni, suddivise in sezioni:

  1. metodologia adottata per la sua redazione (standard di rendicontazione utilizzati, eventuali cambiamenti di misurazione  rispetto al precedente periodo di rendicontazione, altre info utili per la comprensione del processo metodologico e di rendicontazione);
  2. informazioni generali sull’ente( nome, codice fiscale, partita iva, forma giuridica, sede legale, aree territoriali di operatività, missione, oggetto sociale, attività extra il perimetro statutario, attività secondarie o strumentali svolte, collegamenti con altri enti del medesimo settore, contesto di riferimento);
  3. struttura, governo e amministrazione (base sociale, sistema di governo e controllo, responsabilità e composizione degli organi, democraticità interna e partecipazione degli associati alla vita dell’ente, mappatura degli stakeholder);
  4. persone che operano per l’ente ( tipologia, consistenza e composizione del personale, formazione realizzata, contratto applicato, natura delle attività svolte dai volontari; struttura di compensi, retribuzioni, indennità di carica, modalità e importi dei rimborsi ai volontari, rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei dipendenti);
  5. obiettivi e attività ( informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate, sui beneficiari, sugli output, sugli effetti di conseguenza sui portatori di interesse); 
  6. situazione economica- finanziaria ( provenienza delle risorse pubbliche e private, informazioni sulla raccolta fondi e sulle finalità della raccolta, segnalazione di criticità emerse);
  7. altre informazioni (contenziosi pendenti, informazioni di tipo ambientale, altre info di natura non finanziaria, informazioni sulle riunioni degli organi di gestione e approvazione del bilancio);
  8. monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

L’eventuale omissione di anche uno solo degli aspetti succitati dovrà essere oggetto di giustificazione circa le motivazioni relative alla  mancata trattazione.

Nel Bilancio sociale può trovare poi collocazione un ulteriore documento, ossia la presentazione della valutazione dell’impatto sociale.

Il Decreto Ministeriale del 23/07/2019 è , infatti,    intervenuto potenziando ulteriormente il processo di miglioramento della comunicazione verso l’esterno degli enti del Terzo settore e di autovalutazione dell’efficacia del proprio operato, con l’emanazione delle “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore”, previste dalla riforma del terzo settore e dell’impresa sociale. 

Tale valutazione si sostanzia nell’attività che permette la misurazione e la valorizzazione del cambiamento generato dalle attività di un determinato ente del Terzo settore e della sostenibilità dell’azione nel suo complesso, sia in termini economici che sociali, ed è applicabile ad interventi e azioni di media e lunga durata (almeno diciotto mesi) che abbiano una dimensione economica superiore a 1.000.000 euro.

Dal momento che al paragrafo 6 sezione 5 delle “Linee  guida per la redazione del bilancio sociale degli enti  di  Terzo  settore” vengono  previste “informazioni  qualitative  e  quantitative  sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività,  sui  beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi”, è comunemente ritenuto che il Bilancio sociale possa risultare completato da tale ulteriore documento. 
 

Approvazione, deposito, pubblicazione e diffusione del bilancio

Una volta ultimata la redazione del Bilancio, lo stesso dovrà essere prima sottoposto al controllo dell’organo deputato - che provvederà alla sua integrazione rispetto alle informazioni sul monitoraggio e alla certificazione di conformità alle Linee Guida -  e poi all’approvazione da parte dell’organo competente per statuto.

Gli enti tenuti alla redazione e al deposito, provvedono in tal senso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,  entro il 30/06 di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente, ai sensi dell’art. 48, comma 3, Codice del Terzo Settore.

Medesima la scadenza per  le imprese sociali, cui si applica per analogia lo stesso termine in assenza di  una specifica statuizione nel D. Lgs. 112/2017.

Diverso, invece,  il termine per  le imprese costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice Civile, le quali, essendo tenute al deposito del bilancio di esercizio entro giorni 30 dalla data del verbale di approvazione, ex art. 2435 c.c., possono effettuare il deposito del Bilancio sociale anche successivamente all’ordinaria scadenza del 30/06 e, quindi, entro la stessa data prevista per il deposito del bilancio di esercizio,  per  evidenti ragioni di semplificazione procedimentale. 

Gli enti tutti dovranno poi provvedere alla diffusione del documento sui propri siti internet o, in alternativa, ove sprovvisti, sulla rete associativa di riferimento. Parimenti quelli che provvedono alla redazione volontaria del Bilancio in questione, i quali ne assicurano comunque la relativa pubblicazione tramite canali di comunicazione propri o della rete di riferimento.
 

Conclusione

Il valore di questo documento, a parere di chi scrive, non si esaurisce, dunque, nell’adempimento di un obbligo normativo a carico dei soggetti che vi siano tenuti per espressa previsione normativa.   Esso diventa, infatti, anche uno strumento di riflessione per la governance di un ente e spunto per il suo miglioramento continuo. In tal senso non è astratto potersene ricavare dimostrazione di buona fede organizzativa di un ente, al pari di altri documenti di compliance.

Fonti

D.lgs. 3 luglio 2017 n.117  - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

D.m. 4 luglio 2019 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), recante le indicazioni per l'adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore.

D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

D.m. 23 luglio 2019 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) recante le  Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.

Art. 2435 c.c.