Asset strategici e operazioni ostili
Asset strategici e operazioni ostili
The role shown by the Golden Power in the country system
ABSTRACT
Avendo avuto cura di tratteggiare preliminarmente la disciplina normativa del Golden Power, il presente contributo propone un’analisi delle principali questioni critiche sollevate negli ultimi tempi in Italia ad alcuni gruppi societari con specifici interessi economici nel territorio nazionale, sulla scorta delle quali hanno tratto abbrivio le preoccupazioni, finanche le censure, del Comitato per la Sicurezza della Repubblica a tutela degli interessi generali nazionali da aggressioni ostili riguardanti settori particolarmente sensibili della nostra economia. Invero si rammenta il ruolo strategico posto in capo ad esso ed ai sistemi informativi per la conquista/difesa di nuove opportunità di mercato consapevolmente venute meno in pendenza della crisi economica e di quella geopolitica causata dalla epidemia da COVID-19.
Having taken care of preliminary outlining the Golden Power regulatory discipline, this contribution proposes an analysis of the main critical issues raised in recent times in Italy to some corporate groups with specific economic interests in the national territory, on the basis of which the concerns have been raised, even the complaints, of the Parliamentary Committee for the Security of the Republic to protect national general interests from hostile aggressions concerning particularly sensitive sectors of our economy. Indeed, it is recalled the strategic role placed on it and on the information systems for the conquest/defense of new market opportunities which have consciously failed due to the economic and geopolitical crisis caused by the COVID-19 epidemic.
Sommario
1. Premessa tematica
2. Il Golden Power come moderno ed efficace strumento di difesa
3. Il ruolo del Golden Power congiuntamente all’Intelligence economica
4. I moniti del Copasir
5. Conclusioni
Summary
1. Thematic introduction
2. The Golden Power as a modern and effective instrument
3. The role of Golden Power in conjunction with economic Intelligence
4. The warnings of the Copasir
5. Conclusions
1. Premessa tematica
Negli ultimi tempi è oramai chiaro a tutti che la geoinformazione, obbligata a muoversi ed anche interpretare la società globale del terzo millennio e le sue tendenze, stante soprattutto il perdurare della pandemia da COVID-19, assume con ancora più forza un ruolo fondamentale, divenendo essa solida ed affidabile attrice nella complessa situazione che il Sistema Paese vive da un pò di tempo a questa parte. La sua caratteristica propedeuticità, volta a proteggere preventivamente da potenziali attacchi geoeconomici, fornisce una prova tangibile della sua utilità trasversale, per di più che i segnali di fragile sicurezza [1], visibili ad ampio raggio, l’hanno costretta a mettersi altresì al servizio dell’economia in un’ottica di protezione dalla minaccia economica straniera [2].
Muovendosi pertanto nel segno di una sempre maggiore cultura della sicurezza, l’intelligence, soprattutto quella economica, ha cercato di dare strumenti atti a difendere i propri asset strategici memori delle grandi fragilità all’interno del contesto economico produttivo del nostro Paese, manchevole purtroppo di una più pregnante cultura geopolitica e geo-economica, tenendo in debito conto di quali e quante criticità si sono proposte nel corso del tempo a causa della forsennata iper-competizione nazionale e internazionale ed al turbo capitalismo determinati dalla globalizzazione [3], provando a rendere lo Stato “resiliente in un contesto globale permeato dai conflitti di quinta generazione [4]”.
In linea generale, ritenere la sicurezza nazionale compromessa allorquando il proprio sistema economico risulti sottoposto a continui attacchi economici, è tutto fuorché inverosimile.
Con dati alla mano l’Ocse ha registrato una profondissima contrazione economica del prodotto mondiale andando oltre il 4%, così come per tutte le realtà produttive a livello nazionale ed internazionale, che hanno dovuto affrontare una serie di gravi problemi per mancanza sia di domanda interna, sia di domanda estera, le quali si sono andate a sommare alla drammatica criticità che sta vivendo il mondo della finanzia ed alle sfide epocali che il rapido mutamento tecnologico e la crescente concorrenza internazionale hanno provocato.
Giustappunto il presente contributo affronta il delicato quanto fondamentale tema del Golden Power e del ruolo che ricopre ed andrà a ricoprire insieme all’Intelligence economica nei tempi prossimi, allo scopo di ottimizzare la protezione degli interessi nazionali dalle rapide ed implacabili aggressività di provenienza estera e al contempo rafforzare ed esaltare “le direttrici d’intervento relazionali tra Stato ed imprese con obiettivi chiari e pianificati [5]”.
2. Il Golden Power come moderno ed efficace strumento di difesa
Come riportato nella Relazione del DIS e ancor prima in quella del COPASIR per l’anno 2021 di cui si tratterà in seguito, la Pandemia da COVID-19 si è abbattuta sulle economie e sul commercio globale condizionando malamente le dinamiche geopolitiche ed ancor più quelle geo-economiche. Non a caso la più volte citata normativa del Golden Power, la quale andò a supplire il meccanismo normativo cosiddetto di Golden Share [6], aveva ed ha lo scopo ultimo di arginare quello che possiamo definire un concreto rischio di potenziali acquisizioni ostili a determinati settori strategici dell’economia, con il conferimento allo Stato di grandi poteri a carattere generale ed esercitabili in caso di operazioni straordinarie, tenendo presente il momento storico nel quale la resilienza del proprio sistema economico è ai minimi storici.
La tutela dell’interesse generale nazionale è, di base, la principale prerogativa della Golden Power, in opposizione ad operazioni ostili alle nostre società partecipate, in ragione del ruolo strategico ricoperto da queste nel “Sistema Paese”.
A fronte degli attacchi provenienti da Paesi Esteri per controlli e pregnanze geopolitiche, a riprova di una continuità delle proiezioni ostili alla nostra economia, si sono registrate richieste di necessaria integrazione normativa al Golden Power che rappresentano uno strumento “passivo ma necessario nell’attuale quadro geo-politico e geo-economico [7]”: per ovvie ragioni la nuova normativa speciale della “Golden Power” (aprile 2020), che ha inteso regolare, prospetticamente, strategici settori della difesa e della sicurezza nazionale, impone di fatto un ruolo ancora più pregnante dei servizi d’intelligence e del decisore politico, confermando il trend già in forte ascesa e che, ora come non mai, risulterà di grande ausilio per la stabilità dell’intera nazione.
L’aver abbandonato la Golden Share in favore del Golden Power ha determinato un ampliamento dei possibili versanti strategici monitorati, forti del periodo di manifesta vulnerabilità politica e finanziaria.
Pur essendo la conquista della dimensione cibernetica, del “cyberworld”, l’obiettivo più ambito in questo momento storico, atteso il ruolo nonché la dimensione in cui si proietta la società odierna a livello nazionale ed internazionale, di contro non può passare sotto traccia da parte delle Istituzioni nazionali e sovranazionali il dovere di approntare tutte quelle azioni necessarie per far sì che possano essere tutelati al meglio gli interessi essenziali dello Stato [8].
Il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, instauratore della “Golden Power” rubricata: “norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, non ha soltanto messo un punto ai procedimenti di infrazione illo tempore promossi dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia di concerto con il giudice Comunitario altro attore protagonista di questo mutamento normativo.
La disciplina primaria risalente al 2012 (D.L. 15 marzo 2012, n. 21, conv., con modif., in l. 11 maggio 2012, n. 56), ha subíto nel corso del tempo tutta una serie di DPR afferenti integrazioni normative secondarie ed attuativi e dei DPCM deputati all’esercizio in concreto dei poteri [9].
Successivamente, dopo una parentesi riformatrice nel 2017, il Legislatore, sia nazionale che comunitario, è intervenuto ripetutamente nel corso dell’anno 2019, in ragione dei pericoli originati sia dall’esponenziale aumento di investimenti esteri ovvero diretti da investitori privati o di fondi sovrani di Paesi che non offrono sufficienti garanzie a salvaguardia dei fondamentali interessi nazionali e che non assicurano analoga apertura agli investimenti esteri, sia in ordine alla mancanza di sincera reciprocità sia nei rapporti economico-finanziari.
Si è arrivati così all’approvazione del regolamento UE sugli IDE, ed a livello nazionale ai tre Decreti Legge: il primo D.l. del 25 marzo 2019, n. 22, all’epoca del “primo Governo Conte”, fu dedicato ai poteri speciali esercitabili sui servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia denominata 5G e cui fece seguito, a settembre col “Governo Conte Bis” l’esercizio in concreto dei poteri speciali con riguardo a una serie di specifiche operazioni; in seguito il D.L. 11 luglio 2019, n. 64, poi non convertito in legge ed infine il D.L. 21 settembre 2019, n. 105 sulla “sicurezza nazionale cibernetica” [10].
Con il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020 ed entrato in vigore il 9 aprile 2020 (il cosiddetto “decreto liquidità”), che ha contribuito a completare la disciplina transitoria del Golden Power del 2019, sono state introdotte talune disposizioni a completamento del già avviato processo riformatore della normativa, ottemperando alle esigenze di rafforzamento dei poteri speciali, in un momento storico nel quale il sistema imprenditoriale è particolarmente vulnerabile, considerando l’impatto catastrofico provocato dal blocco delle attività economiche, conseguenza rovinosa del COVID-19.
Inoltre, tali poteri consistono per il Governo nel:
- opporsi o fissare particolari condizioni all’acquisto di partecipazioni da parte di qualsiasi soggetto diverso dallo Stato, Enti pubblici o soggetti da essi controllati in società che svolgano attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e sicurezza nazionale, nonché all’acquisto di partecipazioni da parte di un soggetto straniero (fino ad oggi, soltanto se esterno all’unione europea) in società detentrici di reti e asset strategici in altri settori individuati;
- di porre il veto o imporre specifiche prescrizioni rispetto all'adozione di determinate delibere societarie, di compiere atti o eseguire operazioni da parte delle medesime società.
Fra tutti si evidenzia l’art. 15 del Decreto Liquidità mediante il quale è stato ampliato il ventaglio dei settori «strategici» oggetto di controllo, la tipologia di atti e operazioni ritenuti idonei a incidere negli attivi strategici e l’elenco di soggetti da controllare.
Inaspettatamente, il Governo si è quindi fatto carico di tale responsabilità tornando, in primo luogo, a rivestire i panni dell’interlocutore principale ed imprescindibile ai tavoli degli investimenti con soggetti esteri i quali, oltre a negoziare con le medesime controparti contrattuali, dovrà necessariamente avviare un dialogo con le Autorità pubbliche, misurando la portata innovativa del Decreto Liquidità [11].
Di fatto, con particolare riguardo ai poteri di governance dell’esecutivo nelle società partecipate dallo Stato, la norma ha completamente virato il raggio d’azione dell’intera disciplina, avendo previsto per la sua pedissequa applicazione che il Golden Power fosse munito di un apposito comitato di coordinamento interministeriale, il quale disponesse di poteri speciali su particolari e delicate operazioni straordinarie e che interessasse “società incorporate” in Italia, coinvolte in determinate attività, non rilevando la titolarità pubblica o privata delle stesse.
In conseguenza di ciò, si è ben ritenuto che le certezze di cui la cultura dell’intelligence si nutriva sono state compromesse dalla realtà cruda, amara, diretta ed in continua trasformazione degli scenari geo-politici e geo-economici, obbligandola a compiere sforzi ancora più risoluti per il raggiungimento degli scopi prefissi.
L’enorme successo raccolto mediante una meticolosa ed accurata pianificazione strategica, tanto in ambito politico quanto nel settore economico/industriale, posa le proprie fondamenta sulla qualità e quantità delle informazioni fornite al decision maker, che potrà elaborare le proprie scelte con maggiore ponderazione: quanto più le informazioni acquisite saranno sensibili, tanto più si tenderà a proteggerle e ancor di più si dovranno contrastare soggetti intenti a carpirle.
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[1] Non è una casualità notare come proprio nella Relazione annuale del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 2021, p. 9, viene registrata con estrema preoccupazione dal solenne Consesso Parlamentare “una crescente e pianificata presenza di operatori economici e finanziari di paesi esteri, in particolare di origine francese”, motivo per il quale ha inteso richiederne un costante monitoraggio.
[2] PAGANI A., Manuale di intelligence e servizi segreti, Rubbettino, 2019, pp. 219-221, a ben vedere, ritiene il disvalore proveniente dalla minaccia economica ben più preoccupante di quello militare, dovendo opportunamente dare maggior risalto a quelle che sono “le priorità geoeconomiche” sottese alla prima tipologia di aggressione.
[3] GAISER L., Intelligence economica, in Geografia economico politica, Aracne ed., 2015, p. 15.
[4] GAISER L., Golden Power ed intelligence economica: strumenti strategici di tutela della stabilità e della sicurezza economica italiana nel contesto della globalizzazione post-Covid19, in Sicurezza terrorismo e società, 14, Educatt, 2021, p. 81.
[5] GAISER L., op.cit., pp. 81 e ss.
[6] Si rimanda ad ARNAUDO L., À l’économie comme À la guerre. note su golden power, concorrenza e geo-economia, in Mercato concorrenza regole, 2017, per una lettura più attenta e dettagliata della vicenda.
Nata come strumento attraverso cui condurre ad una nuova metamorfosi in ordine alla privatizzazione delle imprese provenienti dalla gestione pubblicistica dello Stato, la Golden Share è intesa quale strumento volto a conservare una partecipazione azionaria dello Stato con straordinari poteri a dispetto di quelli attribuibili ad un comune azionista. In Italia venne introdotta con la Legge n. 474 del 1994 ma in ragione delle critiche mosse dalla Corte di Giustizia Europea, la quale ebbe a condannare le modalità di intervento prescelte dall’Italia e dalla maggior parte dei paesi europei sul punto, quest’ultima intervenne normativamente con la L. 56 del 2012, introducendo in tal senso il Golden Powers.
[7] Per dirla con le parole del Gen. Nicolò Pollari, all’apertura del Master in Intelligence tenutosi presso l’Università della Calabria nel 2020 “la globalizzazione ha reso l’intelligence sempre più determinante[7]”, obbligando così i decisori a ritenere, nel quadro fenomenologico generale, il perdurante e complesso problema della controinformazione che necessita, di una conoscenza analitica e di una valutazione dei fatti asettica, chirurgica, leggendo i rapporti e gli avvenimenti quotidiani in maniera tale da avvicinarsi sempre di più ad una conoscenza essenziale del vero.
[8] GAISER L., op. cit., p. 83.
[9] Voglia rinviarsi sul punto a DONATIVI V., Golden Powers. Profili di diritto societario, Torino, 2019.
[10] Talune disposizioni ebbero particolare eco mediatica, in modo particolare quelle afferenti al rafforzamento difensivo delle società di gestione dei mercati regolamentati e delle infrastrutture finanziarie in generale. Riguardo all’ambito applicativo dei poteri speciali si veda ALVARO S., Poteri speciali e settore finanziario, in AA.VV., Golden Power, a cura del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), Roma, 2019, p. 70 ss.
[11] Sul punto è di estremo interesse il parere di DONATIVI V., op. cit., p. 5 ss., il quale nel descrivere i fattori a determinazione dell’esercizio dei poteri speciali di cui ai Golden Powers, ritiene che essi siano: “a loro volta articolati in due categorie, l’una inerente agli effetti potenziali dell’investimento estero diretto (profilo oggettivo) e l’altra concernente la figura dell’investitore estero (profilo soggettivo). Quanto al profilo soggettivo, l’esercizio dei poteri speciali è subordinato al fatto che l’investitore estero sia, alternativamente, un soggetto controllato dall’amministrazione pubblica di un paese terzo o un soggetto che sia stato già coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull’ordine pubblico in uno Stato membro o rispetto al quale vi siano ragioni per ipotizzare un grave rischio che intraprenda attività illegali o criminali. Quanto al profilo oggettivo, si menzionano testualmente (ma con elencazione non esaustiva) i possibili effetti dell’investimento estero su: a) infrastrutture critiche (fisiche o virtuali), tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie critiche e “prodotti a duplice uso”, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c) sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; e) libertà e pluralismo dei media”. In senso analogo cfr. BASSAN F., Prime note prospettiche sul Golden power applicato a banche e assicurazioni, in Dirittobancario.it, 2020.