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Beni in leasing

Trattamento fiscale secondo la nuova disciplina
Premessa

La disciplina fiscale del leasing finanziario ha visto, nel tempo, importanti variazioni volte principalmente ad evitare un utilizzo distorto da parte del locatario di tale strumento. In un intento elusivo, esso potrebbe essere finalizzato a dedurre il costo dei beni in tempi sensibilmente più rapidi rispetto al periodo occorrente per l’ammortamento dello stesso bene, se acquistato a titolo di proprietà.

In particolare, le disposizioni del D.L. 16/2012 (Decreto semplificazioni) hanno apportato significative novità ai fini delle imposte sui redditi con riguardo all’abolizione della durata minima dei contratti cui era in precedenza vincolata la deducibilità dei canoni di leasing.

Soprattutto negli ultimi anni di crisi economica, la previsione di una durata contrattuale minima ha generato non pochi problemi alle società di leasing che si sono trovate costrette a dare garanzie di media/lunga durata per ottenere la liquidità necessaria ad acquistare il bene da concedere poi in leasing, necessariamente a media/lunga scadenza.

Tale disposizione, che coinvolge i contratti stipulati a far data del 29 aprile 2012, da un lato va incontro alle esigenze delle società di leasing e, dall’altro, riconosce agli operatori non “IAS adopter” la possibilità di poter dedurre dal Conto economico il canone indipendentemente dalla durata del contratto.

Brevi cenni sulla previgente disciplina fiscale

Prima delle modifiche da ultimo apportate dal D.L. 16/2012 per i beni concessi in locazione, il concedente poteva dedurre un ammortamento calcolato sulla base di un piano di ammortamento finanziario senza necessità di verificare alcuna condizione ulteriore. Al contrario, per i beni ricevuti in leasing l’utilizzatore poteva dedurre i canoni corrisposti al concedente solo se il contratto prevedeva una durata minima necessariamente pari a:

- due terzi del periodo di ammortamento per i beni mobili, ad esclusione dei veicoli aziendali a deducibilità limitata;

- due terzi del periodo di ammortamento per i beni immobili utilizzati dalle imprese, con una durata minima di 11 anni ovvero pari ad almeno 18 anni;

- il periodo di ammortamento per le auto utilizzate sia da imprese sia da professionisti corrispondente al coefficiente ordinario.

La conseguenza della stipula di un contratto di leasing con durata inferiore a quella minima fiscale era l’indeducibilità assoluta dei canoni in capo al locatario.

La nuova disciplina del D.L. 16/2012, effetti e doppio binario

L’art. 4-bis del D.L. 16/2012 introdotto in sede di conversione dalla L. n. 44/2012, pur imponendo la deducibilità dei canoni di leasing in un periodo invariato rispetto al passato, porta con sé la novità di rendere la deduzione totalmente indipendente dalla durata del contratto (art. 54, comma 2 del Tuir e art. 102, comma 7 del Tuir). Ciò permette, nella sostanza, di rendere il sistema meno rigido e di poter andare incontro ad esigenze di natura extra-fiscale imposte dall’attuale congiuntura economica negativa che rende più problematico per le imprese l’accesso al credito.

La novità normativa offre pertanto l’opportunità ai contribuenti di stipulare i contratti aventi durata inferiore al periodo di ammortamento fiscale, sostenendo una maggior quota capitale su base annua ma potendo, al contempo, beneficiare di un minor costo finanziario dell’operazione, essendo l’orizzonte temporale più ristretto.

Nel caso in cui la durata del contratto di leasing rispetti quanto stabilito dal Tuir, per il locatario non ci sarà alcun cambiamento dal punto di vista fiscale rispetto al passato.

Ma se la durata di un contratto stipulato dopo il 29 aprile 2012 risulta inferiore a quella minima stabilita per la commisurazione della quota di canone fiscalmente deducibile, si verificherà un disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali delle quote di canone di competenza di ciascun esercizio. Tale doppio binario vedrà da una parte il canone civilistico/contrattuale imputato a Conto economico di entità più elevata e dall’altra il canone fiscalmente deducibile, di entità minore.

Le conseguenze di tale doppio binario saranno innanzitutto la variazione in aumento nel Modello Unico pari alla differenza tra la quota di canone deducibile e la quota imputata a Conto economico con il conseguente stanziamento della fiscalità differita attiva.

Una esemplificazione pratica

Volendo analizzare i riflessi della nuova disciplina con un esempio pratico, possiamo ipotizzare una società di capitali che stipula un contratto di leasing finanziario per l’acquisto di macchine da ufficio per un investimento pari a 40.000 euro.

Si ipotizza anche che il contratto non preveda maxi-canone né l’ammontare per il riscatto e che abbia una durata di 2 anni con interessi per euro 4.000. Trattandosi di macchine da ufficio la quota di ammortamento corrisponde al 20%, di conseguenza saranno necessari 60 mesi per ammortizzare il bene.

Come prima cosa, sarà necessario determinare la durata minima della deduzione dei canoni fiscalmente ammessa; ai sensi dell’art. 102, comma 7 del Tuir, il periodo minimo di imputazione dei canoni corrisponde ai 2/3 del periodo di ammortamento, pertanto, nel caso proposto, tale periodo minimo sarà pari a 40 mesi.

Successivamente, si dovrà individuare l’ammontare deducibile considerando una durata minima “virtuale” pari appunto a 40 mesi.

Ai fini della deducibilità della quota capitale e della quota interessi sono due le soluzioni alternative avanzate, di seguito illustrate.

Primo metodo: si considera il canone come una grandezza unitaria (capitale più interessi) “spalmando” il relativo ammontare come se il contratto avesse una durata “virtuale” di 40 mesi e non di 24 mesi.

Ipotizzando quindi che il canone imputato per competenza a Conto economico sia pari a 22.000 euro (di cui 20.000 capitale e 2.000 interessi), l’importo annuo deducibile sarà pari a 13.200 (ottenuto mediante il calcolo: 44.000/40*12) di cui 12.000 capitale e 1.200 interessi, con recupero in aumento in sede di Unico di euro 8.800.

Secondo metodo: si procede a “spalmare” solo la quota capitale del canone in base alla durata “virtuale” del contratto (40 mesi) mentre per gli interessi si assume un ammontare pari a quello previsto da contratto reale.

Applicando tale metodo al nostro esempio si avrebbe che la quota capitale deducibile nell’esercizio viene ottenuta mediante il seguente calcolo:

Quota capitale deducibile: 40.000/40*12= 12.000 euro

Ad essa deve essere sommata la quota interessi annua di euro 2.000.

Il canone complessivo deducibile sarà dunque pari ad euro 14.000 (e ripresa in Unico di euro 8.000) contro i 13.200 ottenuti nella prima ipotesi.

Su questo punto si attendono opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Resta in ogni caso in vigore la disposizione secondo cui «la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’art. 96 del Tuir», pertanto, oltre al tetto di deducibilità generale del canone disposto dall’art. 102, comma 7 del Tuir, gli interessi passivi dovranno anche sottostare al tetto del 30% del ROL.

Saranno infine da determinare anche le imposte differite attive derivanti dalla circostanza che la quota fiscalmente deducibile risulta minore rispetto a quanto imputato nell’esercizio: ciò dà origine a differenze temporanee che verranno assorbite nel momento in cui il contratto di leasing finanziario sarà giunto al termine.

Leasing immobiliare

Diventa più complesso il calcolo relativo al leasing immobiliare.

Per i beni immobili vale sempre la regola della deduzione del canone per un periodo di tempo pari ai 2/3 del periodo di ammortamento. Se però da questo calcolo risulta un tempo inferiore a 11 anni, la durata andrà fatta pari a questo valore minimo, mentre se risulta superiore a 18 anni, la durata potrà essere determinata su quest’ultimo valore. Il periodo “11-18 anni” continua infatti ad orientare la consistenza dell’importo dei canoni rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Analogamente ai casi in precedenza esposti, sarà possibile stipulare un contratto di leasing immobiliare che preveda un’aliquota di ammortamento pari al 3% (conseguentemente i 2/3 del periodo di ammortamenti sono circa 22 anni) anche per una durata ad esempio di 15 anni. Poiché il periodo di deducibilità fiscale è di 18 anni, ciò comporterà l’effettuarsi di diverse operazioni.

Innanzitutto, si dovrà procedere alla rilevazione di una variazione in aumento nel Modello Unico per allineare il maggior importo contabile al minor importo rilevante ai fini fiscali, ciò rappresenta una variazione temporanea che genererà un credito per imposte anticipate.

Quindi si dovrà anche procedere allo scorporo della quota terreno che potrà essere effettuata con metodo analitico oppure sulla base di percentuali forfetarie (20% o 30%, se trattasi di fabbricato industriale), essa rappresenta invece una variazione permanente.

Di conseguenza, fino al quindicesimo anno, si opereranno due variazioni in aumento (quella relativa all’allineamento dei valori civilistici a quelli fiscali e la variazione relativa all’indeducibilità della quota terreno).

Dal sedicesimo anno e fino al diciottesimo, pur continuando ad effettuare la ripresa in aumento relativa alla quota terreno, si dovrà procedere ad operare una variazione in diminuzione per recuperare i canoni non dedotti in precedenza. Contemporaneamente si dovrà iniziare a rilasciare il credito per imposte anticipate.

Scadenza del contratto di leasing: riscatto del bene

Il fatto che il canone di competenza possa non essere del tutto deducibile comporta che alla chiusura del contratto si debbano affrontare alcuni problemi legati al recupero fiscale dei canoni che risultano non ancora dedotti.

Sono varie le opzioni che l’impresa utilizzatrice può scegliere alla scadenza del contratto: il riscatto del bene, la cessione del relativo diritto, il mancato esercizio del diritto di riscatto.

Nell’ipotesi, più frequente, di riscatto del bene le casistiche che si prospettano sono le seguenti:

- i canoni imputati a Conto economico, ma non ancora fiscalmente dedotti, potrebbero sommarsi con il costo del riscatto generando così un valore fiscale da ammortizzare superiore al valore civilistico (ipotesi, questa, penalizzante per l’utilizzatore poiché si rallenterebbe il processo di ammortamento del bene);

- potrebbe essere consentita una deduzione integrale delle quote “sospese” nell’esercizio di chiusura del contratto;

- le quote “sospese” dei canoni di locazione potrebbero continuare ad essere dedotte, nel rispetto dei limiti previsti, nonostante il bene sia ormai di proprietà dell’impresa.

Operando secondo quest’ultima ipotesi si otterrebbe la corrispondenza del processo di ammortamento con il valore del riscatto e si potrebbe effettuare la deduzione in via extra-contabile dei canoni non dedotti, sempre nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 102, comma 7 del Tuir.

Nel caso di cessione a terzi del diritto di riscatto, il costo residuo dei canoni non ancora dedotti dovrebbe trovare integrale deduzione dal reddito nel periodo di imposta della cessione, mentre, nel caso in cui il diritto di riscatto non venga esercitato, gli stessi canoni potranno essere dedotti operando variazioni in diminuzione, sempre nel limite della quota di competenza fiscale di ciascun anno.

Principio Ias 17 - La deducibilità dei canoni di leasing per i soggetti “Ias adopter”

Le nuove regole introdotte dal D.L. Semplificazioni si applicano alle imprese che imputano a Conto economico i canoni di locazione finanziaria secondo il metodo patrimoniale, cioè seguendo gli standard contabili nazionali, mentre tali modifiche non avranno nessuna rilevanza ai fini fiscali per le imprese che adottano gli Ias/Ifrs (principi contabili internazionali).

Tali imprese infatti, in ottemperanza al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, considerano il bene acquisito in leasing finanziario alla stregua di un bene strumentale acquisito in proprietà, con conseguente iscrizione dello stesso nell’attivo dello Stato patrimoniale a fronte dell’iscrizione del corrispondente debito al passivo (c.d. metodo finanziario).

Per il principio Ias 17, la locazione finanziaria trasferisce in capo al locatario tutti i rischi e tutti i benefici derivanti dalla proprietà del bene indipendentemente dal fatto che il diritto di proprietà possa essere effettivamente trasferito al termine del contratto.

Le imprese “Ias adopter”, per il principio Ias 17, rilevano quindi le operazioni di leasing mediante imputazione a Conto economico delle quote di ammortamento relative ai beni assunti in locazione oltre alla rilevazione delle quote di interessi passivi. Esse quindi già deducevano le quote di ammortamento seguendo le regole previste per i beni strumentali (art. 102, comma 2 del Tuir) e per esse la durata del contratto è sempre stata irrilevante.

Analogamente, le nuove regole introdotte non avranno alcun effetto neanche nei confronti delle società di leasing che, in larga parte, sono soggetti che adottano gli Ias/Ifrs.

IRAP

Ai fini dell’imposta regionale nulla varia rispetto alla disciplina previgente se i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono assunti in diretta derivazione dalle risultanze del Conto economico del bilancio. I soggetti che adottano i principi contabili nazionali continueranno dunque a dedurre per intero la quota capitale del canone, data dal canone di competenza dell’esercizio assunto al netto della quota di interessi, quest’ultima calcolata secondo il criterio di individuazione forfetaria dettato dal D.M. 24.4.1998.

Premessa

La disciplina fiscale del leasing finanziario ha visto, nel tempo, importanti variazioni volte principalmente ad evitare un utilizzo distorto da parte del locatario di tale strumento. In un intento elusivo, esso potrebbe essere finalizzato a dedurre il costo dei beni in tempi sensibilmente più rapidi rispetto al periodo occorrente per l’ammortamento dello stesso bene, se acquistato a titolo di proprietà.

In particolare, le disposizioni del D.L. 16/2012 (Decreto semplificazioni) hanno apportato significative novità ai fini delle imposte sui redditi con riguardo all’abolizione della durata minima dei contratti cui era in precedenza vincolata la deducibilità dei canoni di leasing.

Soprattutto negli ultimi anni di crisi economica, la previsione di una durata contrattuale minima ha generato non pochi problemi alle società di leasing che si sono trovate costrette a dare garanzie di media/lunga durata per ottenere la liquidità necessaria ad acquistare il bene da concedere poi in leasing, necessariamente a media/lunga scadenza.

Tale disposizione, che coinvolge i contratti stipulati a far data del 29 aprile 2012, da un lato va incontro alle esigenze delle società di leasing e, dall’altro, riconosce agli operatori non “IAS adopter” la possibilità di poter dedurre dal Conto economico il canone indipendentemente dalla durata del contratto.

Brevi cenni sulla previgente disciplina fiscale

Prima delle modifiche da ultimo apportate dal D.L. 16/2012 per i beni concessi in locazione, il concedente poteva dedurre un ammortamento calcolato sulla base di un piano di ammortamento finanziario senza necessità di verificare alcuna condizione ulteriore. Al contrario, per i beni ricevuti in leasing l’utilizzatore poteva dedurre i canoni corrisposti al concedente solo se il contratto prevedeva una durata minima necessariamente pari a:

- due terzi del periodo di ammortamento per i beni mobili, ad esclusione dei veicoli aziendali a deducibilità limitata;

- due terzi del periodo di ammortamento per i beni immobili utilizzati dalle imprese, con una durata minima di 11 anni ovvero pari ad almeno 18 anni;

- il periodo di ammortamento per le auto utilizzate sia da imprese sia da professionisti corrispondente al coefficiente ordinario.

La conseguenza della stipula di un contratto di leasing con durata inferiore a quella minima fiscale era l’indeducibilità assoluta dei canoni in capo al locatario.

La nuova disciplina del D.L. 16/2012, effetti e doppio binario

L’art. 4-bis del D.L. 16/2012 introdotto in sede di conversione dalla L. n. 44/2012, pur imponendo la deducibilità dei canoni di leasing in un periodo invariato rispetto al passato, porta con sé la novità di rendere la deduzione totalmente indipendente dalla durata del contratto (art. 54, comma 2 del Tuir e art. 102, comma 7 del Tuir). Ciò permette, nella sostanza, di rendere il sistema meno rigido e di poter andare incontro ad esigenze di natura extra-fiscale imposte dall’attuale congiuntura economica negativa che rende più problematico per le imprese l’accesso al credito.

La novità normativa offre pertanto l’opportunità ai contribuenti di stipulare i contratti aventi durata inferiore al periodo di ammortamento fiscale, sostenendo una maggior quota capitale su base annua ma potendo, al contempo, beneficiare di un minor costo finanziario dell’operazione, essendo l’orizzonte temporale più ristretto.

Nel caso in cui la durata del contratto di leasing rispetti quanto stabilito dal Tuir, per il locatario non ci sarà alcun cambiamento dal punto di vista fiscale rispetto al passato.

Ma se la durata di un contratto stipulato dopo il 29 aprile 2012 risulta inferiore a quella minima stabilita per la commisurazione della quota di canone fiscalmente deducibile, si verificherà un disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali delle quote di canone di competenza di ciascun esercizio. Tale doppio binario vedrà da una parte il canone civilistico/contrattuale imputato a Conto economico di entità più elevata e dall’altra il canone fiscalmente deducibile, di entità minore.

Le conseguenze di tale doppio binario saranno innanzitutto la variazione in aumento nel Modello Unico pari alla differenza tra la quota di canone deducibile e la quota imputata a Conto economico con il conseguente stanziamento della fiscalità differita attiva.

Una esemplificazione pratica

Volendo analizzare i riflessi della nuova disciplina con un esempio pratico, possiamo ipotizzare una società di capitali che stipula un contratto di leasing finanziario per l’acquisto di macchine da ufficio per un investimento pari a 40.000 euro.

Si ipotizza anche che il contratto non preveda maxi-canone né l’ammontare per il riscatto e che abbia una durata di 2 anni con interessi per euro 4.000. Trattandosi di macchine da ufficio la quota di ammortamento corrisponde al 20%, di conseguenza saranno necessari 60 mesi per ammortizzare il bene.

Come prima cosa, sarà necessario determinare la durata minima della deduzione dei canoni fiscalmente ammessa; ai sensi dell’art. 102, comma 7 del Tuir, il periodo minimo di imputazione dei canoni corrisponde ai 2/3 del periodo di ammortamento, pertanto, nel caso proposto, tale periodo minimo sarà pari a 40 mesi.

Successivamente, si dovrà individuare l’ammontare deducibile considerando una durata minima “virtuale” pari appunto a 40 mesi.

Ai fini della deducibilità della quota capitale e della quota interessi sono due le soluzioni alternative avanzate, di seguito illustrate.

Primo metodo: si considera il canone come una grandezza unitaria (capitale più interessi) “spalmando” il relativo ammontare come se il contratto avesse una durata “virtuale” di 40 mesi e non di 24 mesi.

Ipotizzando quindi che il canone imputato per competenza a Conto economico sia pari a 22.000 euro (di cui 20.000 capitale e 2.000 interessi), l’importo annuo deducibile sarà pari a 13.200 (ottenuto mediante il calcolo: 44.000/40*12) di cui 12.000 capitale e 1.200 interessi, con recupero in aumento in sede di Unico di euro 8.800.

Secondo metodo: si procede a “spalmare” solo la quota capitale del canone in base alla durata “virtuale” del contratto (40 mesi) mentre per gli interessi si assume un ammontare pari a quello previsto da contratto reale.

Applicando tale metodo al nostro esempio si avrebbe che la quota capitale deducibile nell’esercizio viene ottenuta mediante il seguente calcolo:

Quota capitale deducibile: 40.000/40*12= 12.000 euro

Ad essa deve essere sommata la quota interessi annua di euro 2.000.

Il canone complessivo deducibile sarà dunque pari ad euro 14.000 (e ripresa in Unico di euro 8.000) contro i 13.200 ottenuti nella prima ipotesi.

Su questo punto si attendono opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Resta in ogni caso in vigore la disposizione secondo cui «la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’art. 96 del Tuir», pertanto, oltre al tetto di deducibilità generale del canone disposto dall’art. 102, comma 7 del Tuir, gli interessi passivi dovranno anche sottostare al tetto del 30% del ROL.

Saranno infine da determinare anche le imposte differite attive derivanti dalla circostanza che la quota fiscalmente deducibile risulta minore rispetto a quanto imputato nell’esercizio: ciò dà origine a differenze temporanee che verranno assorbite nel momento in cui il contratto di leasing finanziario sarà giunto al termine.

Leasing immobiliare

Diventa più complesso il calcolo relativo al leasing immobiliare.

Per i beni immobili vale sempre la regola della deduzione del canone per un periodo di tempo pari ai 2/3 del periodo di ammortamento. Se però da questo calcolo risulta un tempo inferiore a 11 anni, la durata andrà fatta pari a questo valore minimo, mentre se risulta superiore a 18 anni, la durata potrà essere determinata su quest’ultimo valore. Il periodo “11-18 anni” continua infatti ad orientare la consistenza dell’importo dei canoni rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Analogamente ai casi in precedenza esposti, sarà possibile stipulare un contratto di leasing immobiliare che preveda un’aliquota di ammortamento pari al 3% (conseguentemente i 2/3 del periodo di ammortamenti sono circa 22 anni) anche per una durata ad esempio di 15 anni. Poiché il periodo di deducibilità fiscale è di 18 anni, ciò comporterà l’effettuarsi di diverse operazioni.

Innanzitutto, si dovrà procedere alla rilevazione di una variazione in aumento nel Modello Unico per allineare il maggior importo contabile al minor importo rilevante ai fini fiscali, ciò rappresenta una variazione temporanea che genererà un credito per imposte anticipate.

Quindi si dovrà anche procedere allo scorporo della quota terreno che potrà essere effettuata con metodo analitico oppure sulla base di percentuali forfetarie (20% o 30%, se trattasi di fabbricato industriale), essa rappresenta invece una variazione permanente.

Di conseguenza, fino al quindicesimo anno, si opereranno due variazioni in aumento (quella relativa all’allineamento dei valori civilistici a quelli fiscali e la variazione relativa all’indeducibilità della quota terreno).

Dal sedicesimo anno e fino al diciottesimo, pur continuando ad effettuare la ripresa in aumento relativa alla quota terreno, si dovrà procedere ad operare una variazione in diminuzione per recuperare i canoni non dedotti in precedenza. Contemporaneamente si dovrà iniziare a rilasciare il credito per imposte anticipate.

Scadenza del contratto di leasing: riscatto del bene

Il fatto che il canone di competenza possa non essere del tutto deducibile comporta che alla chiusura del contratto si debbano affrontare alcuni problemi legati al recupero fiscale dei canoni che risultano non ancora dedotti.

Sono varie le opzioni che l’impresa utilizzatrice può scegliere alla scadenza del contratto: il riscatto del bene, la cessione del relativo diritto, il mancato esercizio del diritto di riscatto.

Nell’ipotesi, più frequente, di riscatto del bene le casistiche che si prospettano sono le seguenti:

- i canoni imputati a Conto economico, ma non ancora fiscalmente dedotti, potrebbero sommarsi con il costo del riscatto generando così un valore fiscale da ammortizzare superiore al valore civilistico (ipotesi, questa, penalizzante per l’utilizzatore poiché si rallenterebbe il processo di ammortamento del bene);

- potrebbe essere consentita una deduzione integrale delle quote “sospese” nell’esercizio di chiusura del contratto;

- le quote “sospese” dei canoni di locazione potrebbero continuare ad essere dedotte, nel rispetto dei limiti previsti, nonostante il bene sia ormai di proprietà dell’impresa.

Operando secondo quest’ultima ipotesi si otterrebbe la corrispondenza del processo di ammortamento con il valore del riscatto e si potrebbe effettuare la deduzione in via extra-contabile dei canoni non dedotti, sempre nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 102, comma 7 del Tuir.

Nel caso di cessione a terzi del diritto di riscatto, il costo residuo dei canoni non ancora dedotti dovrebbe trovare integrale deduzione dal reddito nel periodo di imposta della cessione, mentre, nel caso in cui il diritto di riscatto non venga esercitato, gli stessi canoni potranno essere dedotti operando variazioni in diminuzione, sempre nel limite della quota di competenza fiscale di ciascun anno.

Principio Ias 17 - La deducibilità dei canoni di leasing per i soggetti “Ias adopter”

Le nuove regole introdotte dal D.L. Semplificazioni si applicano alle imprese che imputano a Conto economico i canoni di locazione finanziaria secondo il metodo patrimoniale, cioè seguendo gli standard contabili nazionali, mentre tali modifiche non avranno nessuna rilevanza ai fini fiscali per le imprese che adottano gli Ias/Ifrs (principi contabili internazionali).

Tali imprese infatti, in ottemperanza al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, considerano il bene acquisito in leasing finanziario alla stregua di un bene strumentale acquisito in proprietà, con conseguente iscrizione dello stesso nell’attivo dello Stato patrimoniale a fronte dell’iscrizione del corrispondente debito al passivo (c.d. metodo finanziario).

Per il principio Ias 17, la locazione finanziaria trasferisce in capo al locatario tutti i rischi e tutti i benefici derivanti dalla proprietà del bene indipendentemente dal fatto che il diritto di proprietà possa essere effettivamente trasferito al termine del contratto.

Le imprese “Ias adopter”, per il principio Ias 17, rilevano quindi le operazioni di leasing mediante imputazione a Conto economico delle quote di ammortamento relative ai beni assunti in locazione oltre alla rilevazione delle quote di interessi passivi. Esse quindi già deducevano le quote di ammortamento seguendo le regole previste per i beni strumentali (art. 102, comma 2 del Tuir) e per esse la durata del contratto è sempre stata irrilevante.

Analogamente, le nuove regole introdotte non avranno alcun effetto neanche nei confronti delle società di leasing che, in larga parte, sono soggetti che adottano gli Ias/Ifrs.

IRAP

Ai fini dell’imposta regionale nulla varia rispetto alla disciplina previgente se i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono assunti in diretta derivazione dalle risultanze del Conto economico del bilancio. I soggetti che adottano i principi contabili nazionali continueranno dunque a dedurre per intero la quota capitale del canone, data dal canone di competenza dell’esercizio assunto al netto della quota di interessi, quest’ultima calcolata secondo il criterio di individuazione forfetaria dettato dal D.M. 24.4.1998.