Art. 2669
Trascrizione anteriore al pagamento dell’imposta di registro
La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l’imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un’autorità giudiziaria dello Stato [Codice civile 2690, 2699; Codice di procedura civile 131].
[In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall’articolo 2659, una copia della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all’ufficiale incaricato di riscuotere l’imposta suddetta.]
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