Art. 2670
Spese della trascrizione
Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l’interessato [Codice civile 1196, 1475].
Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato [Codice civile 1294, 2658, 2666].
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