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Capo II – Dell’emancipazione

Art. 390

Emancipazione di diritto

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio [Codice civile 2, 84, 90, 102, 247, 316, 386, 414].

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Art. 391

Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare

[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto [Codice civile 2] può essere emancipato dal giudice tutelare [Codice civile 344, 414] su istanza del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

L’emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non può accordare la emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potestà salvo che concorrano gravissime ragioni [Codice civile 399].]

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Art. 392

Curatore dell’emancipato

Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età [Codice civile 2], il giudice tutelare [Codice civile 344] può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio [Codice civile 149] o la separazione personale [Codice civile 150], il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all’ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell’articolo 165.

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Art. 393

Incapacità o rimozione del curatore

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.

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Art. 394

Capacità dell’emancipato

L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione [Codice civile 320, 397].

Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali [Codice civile 1190] sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto [Codice di procedura civile 75].

Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione [Codice civile 774, 1572] (1), oltre il consenso del curatore [Codice civile 395], è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare [Codice civile 344]. Per gli atti indicati nell’articolo 375 l’autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38].

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell’ultimo comma dell’articolo 320 [Codice di procedura civile 732].

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Art. 395

Rifiuto del consenso da parte del curatore

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso [Codice civile 394], il minore può ricorrere al giudice tutelare [Codice civile 344], il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell’atto, salva, se occorre, l’autorizzazione del tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38, 43, 45].

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Art. 396

Inosservanza delle precedenti norme

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’articolo 394 possono essere annullati [Codice civile 1425, 1442] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’articolo 378.

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Art. 397

Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale

Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale [Codice civile 2195, 2198] senza l’assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38], previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore [Codice civile 394] (1).

L’autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d’ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che è autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione [Codice civile 374], anche se estranei all’esercizio dell’impresa [Codice civile 774].

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Art. 398

Revoca dell’emancipazione

[Quando gli atti del minore ne dimostrano l’incapacità ad amministrare, l’emancipazione accordata per l’articolo 391 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l’emancipazione o anche d’ufficio, sentito il minore [Codice civile 399].

Revocata l’emancipazione, il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela e vi rimane sino all’età maggiore [Codice civile 2].]

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Art. 399

Pubblicità

[I provvedimenti con i quali è concessa o revocata l’emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile perché li annoti in margine all’atto di nascita dell’emancipato [Codice civile 391, 398].

La pubblicità dei provvedimenti relativi all’autorizzazione dell’esercizio dell’impresa commerciale o alla revoca dell’autorizzazione è regolata dal libro V [Codice civile 2198].]

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