Art. 398
Revoca dell’emancipazione
[Quando gli atti del minore ne dimostrano l’incapacità ad amministrare, l’emancipazione accordata per l’articolo 391 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l’emancipazione o anche d’ufficio, sentito il minore [Codice civile 399].
Revocata l’emancipazione, il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela e vi rimane sino all’età maggiore [Codice civile 2].]
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