Art. 399
Pubblicità
[I provvedimenti con i quali è concessa o revocata l’emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile perché li annoti in margine all’atto di nascita dell’emancipato [Codice civile 391, 398].
La pubblicità dei provvedimenti relativi all’autorizzazione dell’esercizio dell’impresa commerciale o alla revoca dell’autorizzazione è regolata dal libro V [Codice civile 2198].]
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