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Art. 397

Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale

Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale [Codice civile 2195, 2198] senza l’assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38], previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore [Codice civile 394] (1).

L’autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d’ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che è autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione [Codice civile 374], anche se estranei all’esercizio dell’impresa [Codice civile 774].

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