x

x

Art. 391

Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare

[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto [Codice civile 2] può essere emancipato dal giudice tutelare [Codice civile 344, 414] su istanza del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

L’emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non può accordare la emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potestà salvo che concorrano gravissime ragioni [Codice civile 399].]

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.