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Art. 392

Curatore dell’emancipato

Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età [Codice civile 2], il giudice tutelare [Codice civile 344] può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio [Codice civile 149] o la separazione personale [Codice civile 150], il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all’ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell’articolo 165.

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