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Art. 395

Rifiuto del consenso da parte del curatore

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso [Codice civile 394], il minore può ricorrere al giudice tutelare [Codice civile 344], il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell’atto, salva, se occorre, l’autorizzazione del tribunale [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38, 43, 45].

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