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Art. 394

Capacità dell’emancipato

L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione [Codice civile 320, 397].

Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali [Codice civile 1190] sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto [Codice di procedura civile 75].

Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione [Codice civile 774, 1572] (1), oltre il consenso del curatore [Codice civile 395], è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare [Codice civile 344]. Per gli atti indicati nell’articolo 375 l’autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38].

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell’ultimo comma dell’articolo 320 [Codice di procedura civile 732].

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