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Capo III – Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili

Sezione I – Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli

Art. 2683

Beni per i quali è disposta la pubblicità

Devono essere resi pubblici [Codice civile 1524] col mezzo della trascrizione [Codice civile 815, 819, 1156, 1162, 2747], osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge [Codice della navigazione 233], gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione [Codice della navigazione 146, 148];

2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice [Codice della navigazione 751, 753];

3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico [Codice civile 1706, 1707, 2913, 2914, n. 1, 2915].

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Art. 2684

Atti soggetti a trascrizione

Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall’articolo 2644 [Codice civile 2915]:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione [Codice civile 1100, 1376; Codice della navigazione 250, 865];

2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto [Codice civile 978] o di uso [Codice civile 1021] o che trasferiscono il diritto di usufrutto;

3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

4) le transazioni [Codice civile 1965] che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;

5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti [Codice civile 2914; Codice di procedura civile 586; Codice della navigazione 664, 1068];

6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.

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Art. 2685

Altri atti soggetti a trascrizione

Si devono trascrivere le divisioni [Codice civile 1111, 1113; Codice di procedura civile 784] e gli altri atti menzionati nell’articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell’articolo 2647, l’accettazione dell’eredità [Codice civile 470, 475, 484] e l’acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili [Codice civile 2644, 2415].

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Art. 2686

Sentenze

Devono essere trascritte, agli effetti dell’articolo 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684 in forza di un titolo non trascritto [Codice civile 2688, 2689, 2690].

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Art. 2687

Cessione dei beni ai creditori

Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall’articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori [Codice civile 509, 2915], perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [Codice civile 1977; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 231].

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Art. 2688

Continuità delle trascrizioni

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto [Codice civile 2650, 2653, 2686].

Quando l’atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l’ordine rispettivo, salvo il disposto dell’articolo 2644.

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Art. 2689

Usucapione

Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’Art. 2684 [Codice civile 1162, 2686].

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Art. 2690

Domande relative ad atti soggetti a trascrizione

Devono essere trascritte [Codice civile 2652], qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall’articolo 2684 [Codice civile 2901, n. 2, 2932]:

1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;

2) le domande dirette all’accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684 [Codice civile 2686].

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a far dichiarare la nullità [Codice civile 1418] o a far pronunziare l’annullamento [Codice civile 1425, 1441] di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione [Codice civile 2695].

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell’atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l’annullamento per una causa diversa dall’incapacità legale [Codice civile 2, 414, 415], la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso [Codice civile 1445, 2901];

4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte [Codice civile 470, 624, 649].

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima [Codice civile 553, 554, 555, 557, 561].

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 227];

6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell’articolo 404 dello stesso codice.

Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [Codice civile 2654, 2668].

Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

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Art. 2691

Altre domande e atti soggetti a trascrizione

Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell’articolo 2683, le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 2653, per gli effetti ivi disposti [Codice civile 1503, 1504].

Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

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Art. 2692

Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall’articolo 2654.

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell’articolo 2655 e quelle dell’articolo 2656

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Art. 2693

Trascrizione del pignoramento e del sequestro

Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo [Codice di procedura civile 671, 679] per gli effetti disposti dall’articolo 2906. Si deve trascrivere del pari l’atto di pignoramento [Codice di procedura civile 518, 555] per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916 [Codice civile 2905].

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Art. 2694

Richiamo di altre leggi

Sono salve le disposizioni del codice della navigazione [Codice della navigazione 238, 250, 271, 279, 543, 624, 650, 853, 865, 875, 1009, 1045, 1061] e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

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Art. 2695

Forme e modalità della trascrizione

Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili [Codice della navigazione 250, 865], e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.

In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili [Codice civile 2656, 2690, n. 3].

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Sezione II – Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili

Art. 2696

Rinvio

Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.

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