Art. 2687
Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall’articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori [Codice civile 509, 2915], perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [Codice civile 1977; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 231].
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