x

x

Art. 2686

Sentenze

Devono essere trascritte, agli effetti dell’articolo 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684 in forza di un titolo non trascritto [Codice civile 2688, 2689, 2690].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.