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Art. 2685

Altri atti soggetti a trascrizione

Si devono trascrivere le divisioni [Codice civile 1111, 1113; Codice di procedura civile 784] e gli altri atti menzionati nell’articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell’articolo 2647, l’accettazione dell’eredità [Codice civile 470, 475, 484] e l’acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili [Codice civile 2644, 2415].

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