Art. 2684
Atti soggetti a trascrizione
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall’articolo 2644 [Codice civile 2915]:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione [Codice civile 1100, 1376; Codice della navigazione 250, 865];
2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto [Codice civile 978] o di uso [Codice civile 1021] o che trasferiscono il diritto di usufrutto;
3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
4) le transazioni [Codice civile 1965] che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;
5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti [Codice civile 2914; Codice di procedura civile 586; Codice della navigazione 664, 1068];
6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.