Art. 2683
Beni per i quali è disposta la pubblicità
Devono essere resi pubblici [Codice civile 1524] col mezzo della trascrizione [Codice civile 815, 819, 1156, 1162, 2747], osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge [Codice della navigazione 233], gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione [Codice della navigazione 146, 148];
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice [Codice della navigazione 751, 753];
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico [Codice civile 1706, 1707, 2913, 2914, n. 1, 2915].
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