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Art. 2694

Richiamo di altre leggi

Sono salve le disposizioni del codice della navigazione [Codice della navigazione 238, 250, 271, 279, 543, 624, 650, 853, 865, 875, 1009, 1045, 1061] e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

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