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Art. 2693

Trascrizione del pignoramento e del sequestro

Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo [Codice di procedura civile 671, 679] per gli effetti disposti dall’articolo 2906. Si deve trascrivere del pari l’atto di pignoramento [Codice di procedura civile 518, 555] per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916 [Codice civile 2905].

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