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Art. 2339

Responsabilità dei promotori

I promotori [Codice civile 2337] sono solidalmente responsabili [Codice civile 1292] verso la società e verso i terzi [Codice civile 2521, n. 6]:

1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società [Codice civile 2327, 2334];

2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell’articolo 2343;

3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società [Codice civile 2333, 2621, n. 1].

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito [Codice civile 1705, 2615].

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