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Art. 2338

Obbligazioni dei promotori

I promotori sono solidalmente responsabili [Codice civile 1292] verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società [Codice civile 2331].

La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall’assemblea [Codice civile 2335].

Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni [Codice civile 2439].

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