Art. 2340
Limiti dei benefìci riservati ai promotori
I promotori possono riservarsi nell’atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni [Codice civile 2328, n. 8, 2333, 2335, n. 3].
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio [Codice civile 2341].
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