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Capo VI – Della rappresentanza

 Art. 1387

Fonti della rappresentanza

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge [Codice civile 48, 320, 357, 360, 424, 643; Codice di procedura civile 78] ovvero dall’interessato [Codice civile 1389].

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Art. 1388

Contratto concluso dal rappresentante

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli [Codice civile 19], produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato [Codice civile 1398].

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Art. 1389

Capacità del rappresentante e del rappresentato

Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato [Codice civile 1387], per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere [Codice civile 428, 1390], avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato [Codice civile 777, 1425].

In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato [Codice civile 1261, 1471].

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Art. 1390

Vizi della volontà

Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante [Codice civile 1389]. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo [Codice civile 1391, 1427, 1441].

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Art. 1391

Stati soggettivi rilevanti

Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze [Codice civile 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 1428], si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato [Codice civile 1390, 1894].

In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del rappresentante [Codice civile 1426].

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Art. 1392

Forma della procura

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere [Codice civile 1350, n. 13, 1351, 1352, 1387, 1396, 1399, 1403].

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Art. 1393

Giustificazione dei poteri del rappresentante

Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata [Codice civile 1397].

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Art. 1394

Conflitto d’interessi

Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi [Codice civile 1395] col rappresentato può essere annullato [Codice civile 1441] su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

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Art. 1395

Contratto con se stesso

È annullabile [Codice civile 1441] il contratto che il rappresentante conclude con se stesso [Codice civile 1735], in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi [Codice civile 1394, 2373, 2391].

L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.

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Art. 1396

Modificazione ed estinzione della procura

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei [Codice civile 1392, 1903, 2266, 2267]. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto [Codice civile 2207].

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato [Codice civile 1722] non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate [Codice civile 1729].

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Art. 1397

Restituzione del documento della rappresentanza

Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati [Codice civile 1393].

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Art. 1398

Rappresentanza senza potere

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto [Codice civile 1338, 1399, 1890, 2822].

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Art. 1399

Ratifica

Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato [Codice civile 1188, 1444, 1711, 1890, 2032, 2822], con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso [Codice civile 1350, 1392, 1403, 2805].

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi [Codice civile 1445].

Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata [Codice civile 481, 1454, 1712, 2964].

La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

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Art. 1400

Speciali forme di rappresentanza

Le speciali forme di rappresentanza nelle imprese agricole e commerciali sono regolate dal libro V [Codice civile 2138, 2150, 2203].

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