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Art. 1399

Ratifica

Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato [Codice civile 1188, 1444, 1711, 1890, 2032, 2822], con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso [Codice civile 1350, 1392, 1403, 2805].

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi [Codice civile 1445].

Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata [Codice civile 481, 1454, 1712, 2964].

La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

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