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Art. 1398

Rappresentanza senza potere

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto [Codice civile 1338, 1399, 1890, 2822].

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