Art. 1396

Modificazione ed estinzione della procura

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei [Codice civile 1392, 1903, 2266, 2267]. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto [Codice civile 2207].

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato [Codice civile 1722] non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate [Codice civile 1729].

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