Art. 1395
Contratto con se stesso
È annullabile [Codice civile 1441] il contratto che il rappresentante conclude con se stesso [Codice civile 1735], in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi [Codice civile 1394, 2373, 2391].
L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
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