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Art. 1390

Vizi della volontà

Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante [Codice civile 1389]. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo [Codice civile 1391, 1427, 1441].

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