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Art. 1391

Stati soggettivi rilevanti

Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze [Codice civile 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 1428], si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato [Codice civile 1390, 1894].

In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del rappresentante [Codice civile 1426].

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