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Art. 1389

Capacità del rappresentante e del rappresentato

Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato [Codice civile 1387], per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere [Codice civile 428, 1390], avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato [Codice civile 777, 1425].

In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato [Codice civile 1261, 1471].

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