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Art. 2472

Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti

Nel caso di cessione della partecipazione l’alienante è obbligato solidalmente [Codice civile 1292] con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti [Codice civile 1408, 2466, 2964].

Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa [Codice civile 2356].

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