Art. 1318
Indivisibilità nei confronti con gli eredi
L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore [Codice civile 752, 1295].
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Indivisibilità nei confronti con gli eredi
L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore [Codice civile 752, 1295].