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Art. 1319

Diritto di esigere l’intero

Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile [Codice civile 752, 1772]. Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi [Codice di procedura civile 119].

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