x

x

Art. 1320

Estinzione parziale

Se uno dei creditori ha fatto remissione [Codice civile 1236] del debito o ha consentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta [Codice civile 1197], il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa [Codice civile 1301].

La medesima disposizione si applica in caso di transazione [Codice civile 1304, 1965], novazione [Codice civile 1230, 1300], compensazione [Codice civile 1241, 1302] e confusione [Codice civile 1253, 1303].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.