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Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni

Sezione I – Delle obbligazioni pecuniarie

Art. 1277

Debito di somma di danaro

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale [Codice civile 751, 1278].

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima [Codice civile 1281].

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Art. 1278

Debito di somma di monete non aventi corso legale

Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato [Codice civile 1277], il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento [Codice civile 1182, 1281, 1834].

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Art. 1279

Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

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Art. 1280

Debito di specie monetaria avente valore intrinseco

Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l’obbligazione fu assunta.

Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l’obbligazione fu assunta [Codice civile 1281].

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Art. 1281

Leggi speciali

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali [Codice civile 1277, 1278, 1280].

Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

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Art. 1282

Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi [Codice civile 1283, 1284] di pieno diritto [Codice civile 1224], salvo che la legge [Codice civile 1207, 1499, 1714, 1825, 2033, 2036, 2151, 2154] o il titolo [Codice civile 1815, 1960] stabiliscano diversamente [Codice civile 2948, n. 4].

Salvo patto contrario, i crediti per fitti [Codice civile 1639] e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora [Codice civile 1219, 1587, n. 2].

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire [Codice civile 1149], non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

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Art. 1283

Anatocismo

In mancanza di usi contrari [Codice civile 1834], gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza [Codice civile 1282], e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

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Art. 1284

Saggio degli interessi

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,05 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo [Codice civile 1224, 1652, 1714, 1720, 1866, 1950].

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura [Codice civile 1825].

Gli interessi superiori alla misura legale [Codice civile 1350, n. 13] devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale [Codice civile 983, 1005, 1009, 1010, 1018, 1039].

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

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Sezione II – Delle obbligazioni alternative

Art. 1285

Obbligazione alternativa

Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra [Codice civile 1181, 1286, 1291].

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Art. 1286

Facoltà di scelta

La scelta spetta al debitore [Codice civile 1371], se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo [Codice civile 665, 1285, 1289].

La scelta diviene irrevocabile [Codice civile 666] con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo [Codice civile 1453, 1492].

Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice [Codice civile 1349; Codice di procedura civile 749].

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Art. 1287

Decadenza dalla facoltà di scelta

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore [Codice civile 1289].

Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l’esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest’ultimo.

Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice [Codice civile 631, 664, 1349].

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Art. 1288

Impossibilità di una delle prestazioni

L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione [Codice civile 1174, 1346] o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [Codice civile 1218, 1256, 1557].

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Art. 1289

Impossibilità colposa di una delle prestazioni

Quando la scelta spetta al debitore, l’obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile [Codice civile 1256]. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, qualora non preferisca eseguire l’altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.

Quando la scelta spetta al creditore [Codice civile 1286, 1287], il debitore è liberato dall’obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l’altra prestazione e risarcire il danno. Se dell’impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l’altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

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Art. 1290

Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l’equivalente di quella che è divenuta impossibile per l’ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.

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Art. 1291

Obbligazione con alternativa multipla

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due [Codice civile 1285].

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Sezione III – Delle obbligazioni in solido

Art. 1292

Nozione della solidarietà

L’obbligazione è in solido quando più debitori [Codice civile 1294] sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno [Codice civile 1296] libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione [Codice civile 1840, 1854] e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

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Art. 1293

Modalità varie dei singoli rapporti

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse [Codice civile 1292], o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori [Codice civile 1297].

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Art. 1294

Solidarietà tra condebitori

I condebitori [Codice civile 1292] sono tenuti in solido [Codice civile 1944, 2055], se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente [Codice civile 441, 443, 752, 754, 961, 1298, 1314, 1317, 2150, 2268, 2304, 2513, 2670].

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Art. 1295

Divisibilità tra gli eredi

Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide [Codice civile 961] tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote [Codice civile 713, 752, 754, 1314, 1318, 1319, 1507, 1509].

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Art. 1296

Scelta del creditore per il pagamento

Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido [Codice civile 1292], quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

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Art. 1297

Eccezioni personali

Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori [Codice civile 1945].

A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori [Codice civile 1293].

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Art. 1298

Rapporti interni tra debitori o creditori solidali

Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi [Codice civile 1292, 1294, 1299, 1301].

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente [Codice civile 2055].

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Art. 1299

Regresso tra condebitori

Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi [Codice civile 443, 1203, n. 3, 1310, 1954, 2871].

Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento [Codice civile 754, 755].

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta [Codice civile 1313].

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Art. 1300

Novazione

La novazione [Codice civile 1230] tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori [Codice civile 1233]. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo.

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo [Codice civile 1268, 1320].

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Art. 1301

Remissione

La remissione [Codice civile 1236] a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori [Codice civile 1237, 1296], salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione [Codice civile 1239, 1311].

Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo [Codice civile 1298, 1320].

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Art. 1302

Compensazione

Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione [Codice civile 1241] il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo.

A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo [Codice civile 1320].

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Art. 1303

Confusione

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore [Codice civile 1253, 1292].

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l’obbligazione si estingue per la parte di questo [Codice civile 1320].

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Art. 1304

Transazione

La transazione [Codice civile 1965] fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare [Codice civile 1411].

Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare [Codice civile 1320].

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Art. 1305

Giuramento

Il giuramento [Codice civile 2736; Codice di procedura civile 233] sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:

il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;

il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.

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Art. 1306

Sentenza

La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori [Codice civile 2909].

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.

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Art. 1307

Inadempimento

Se l’adempimento dell’obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall’obbligo solidale [Codice civile 1292] di corrispondere il valore della prestazione dovuta [Codice civile 1700]. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti [Codice civile 1218].

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Art. 1308

Costituzione in mora

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri [Codice civile 1219], salvo il disposto dell’articolo 1310.

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

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Art. 1309

Riconoscimento del debito

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri [Codice civile 1305, 1870, 1988, 2944, 2966].

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Art. 1310

Prescrizione

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione [Codice civile 2934, 2943] contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.

La sospensione della prescrizione [Codice civile 2941, 2942] nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.

La rinunzia alla prescrizione [Codice civile 2937] fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

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Art. 1311

Rinunzia alla solidarietà

Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri [Codice civile 1301, 1313].

Rinunzia alla solidarietà:

1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva [Codice civile 1199];

2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna.

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Art. 1312

Pagamento separato dei frutti o degli interessi

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l’azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri [Codice civile 1313].

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Art. 1313

Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà

Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori [Codice civile 1311, 1312], se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà [Codice civile 1299].

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Sezione IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili

Art. 1314

Obbligazioni divisibili

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile [Codice civile 1181] e l’obbligazione non è solidale [Codice civile 1292], ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte [Codice civile 1295, 1509].

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Art. 1315

Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore

Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione [Codice civile 663] o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata [Codice civile 752].

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Art. 1316

Obbligazioni indivisibili

L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti [Codice civile 1317, 1772; Codice penale 187].

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Art. 1317

Disciplina delle obbligazioni indivisibili

Le obbligazioni indivisibili [Codice civile 1316] sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali [Codice civile 1292], in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

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Art. 1318

Indivisibilità nei confronti con gli eredi

L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore [Codice civile 752, 1295].

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Art. 1319

Diritto di esigere l’intero

Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile [Codice civile 752, 1772]. Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi [Codice di procedura civile 119].

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Art. 1320

Estinzione parziale

Se uno dei creditori ha fatto remissione [Codice civile 1236] del debito o ha consentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta [Codice civile 1197], il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa [Codice civile 1301].

La medesima disposizione si applica in caso di transazione [Codice civile 1304, 1965], novazione [Codice civile 1230, 1300], compensazione [Codice civile 1241, 1302] e confusione [Codice civile 1253, 1303].

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