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Art. 1313

Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà

Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori [Codice civile 1311, 1312], se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà [Codice civile 1299].

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