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Art. 1314

Obbligazioni divisibili

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile [Codice civile 1181] e l’obbligazione non è solidale [Codice civile 1292], ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte [Codice civile 1295, 1509].

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