x

x

Art. 1294

Solidarietà tra condebitori

I condebitori [Codice civile 1292] sono tenuti in solido [Codice civile 1944, 2055], se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente [Codice civile 441, 443, 752, 754, 961, 1298, 1314, 1317, 2150, 2268, 2304, 2513, 2670].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.