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Art. 1295

Divisibilità tra gli eredi

Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide [Codice civile 961] tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote [Codice civile 713, 752, 754, 1314, 1318, 1319, 1507, 1509].

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