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Art. 1284

Saggio degli interessi

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,05 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo [Codice civile 1224, 1652, 1714, 1720, 1866, 1950].

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura [Codice civile 1825].

Gli interessi superiori alla misura legale [Codice civile 1350, n. 13] devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale [Codice civile 983, 1005, 1009, 1010, 1018, 1039].

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

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