Certificato medico sportivo: cosa cambia nel 2026 tra novità normative e obblighi per le famiglie
Certificato medico sportivo: cosa cambia nel 2026 tra novità normative e obblighi per le famiglie
Tra la fine dell'estate e l'inizio della nuova stagione agonistica, migliaia di famiglie italiane si trovano a dover affrontare lo stesso adempimento: la richiesta del certificato medico sportivo, documento necessario per iscrivere i più giovani, ma anche gli adulti, alle attività organizzate da società e associazioni affiliate al Coni. Il 2026 porta con sé alcune novità normative rilevanti. Da un lato è entrato in vigore, dal 1° marzo, un aggiornamento dei protocolli per il rilascio dell'idoneità agonistica, dall'altro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la nota del 29 dicembre 2025 e la successiva precisazione del 5 gennaio 2026, ha chiarito gli obblighi di certificazione collegati ai Nuovi Giochi della Gioventù, istituiti dalla legge 25 marzo 2025, n. 41, per le attività parascolastiche e le fasi provinciali delle competizioni studentesche.
Una stagione di novità per la certificazione sportiva agonistica e non agonistica: una distinzione che resta centrale
Il quadro normativo continua a basarsi sulla distinzione, ormai consolidata, tra attività agonistica e non agonistica, dalla quale dipende non solo il tipo di certificato richiesto ma anche la figura professionale abilitata a rilasciarlo. Per l'attività agonistica, riservata agli atleti tesserati che le rispettive Federazioni sportive nazionali o gli Enti di promozione sportiva riconoscono come tali, il certificato può essere rilasciato esclusivamente da un medico specialista in medicina dello sport, previa esecuzione degli accertamenti clinici e strumentali previsti dal protocollo, incluso l'elettrocardiogramma da sforzo per gli atleti sopra i quarant'anni. Per l'attività non agonistica, invece, la certificazione può essere rilasciata anche dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, oltre che dai medici tesserati alla Federazione Medico Sportiva Italiana che abbiano frequentato gli specifici corsi di formazione richiesti.
Organizzarsi per tempo: il ruolo delle famiglie e delle società sportive
Proprio perché la qualificazione dell'attività come agonistica o non agonistica spetta alla società sportiva e non al singolo praticante, è frequente che le famiglie si trovino a dover prenotare la visita con pochissimo preavviso rispetto all'inizio dei corsi, spesso proprio nelle settimane a cavallo tra l'estate e la ripresa scolastica, quando gli ambulatori specialistici registrano il maggior numero di richieste. Organizzarsi per tempo diventa quindi un elemento non solo di comodità ma di reale tutela della salute del praticante, ed è in questo contesto che strumenti digitali pensati per semplificare l'accesso alle prestazioni specialistiche, come Elty.it, permettono di individuare con facilità un medico dello sport disponibile sul territorio, evitando di rimandare la visita a ridosso dell'inizio effettivo dell'attività sportiva.
I profili di responsabilità per chi non richiede il certificato
Sul piano giuridico, la mancata acquisizione del certificato di idoneità da parte della società sportiva non è un dettaglio formale privo di conseguenze. La giurisprudenza ha più volte chiarito che la verifica dell'idoneità sportiva rientra tra gli obblighi di diligenza organizzativa dell'associazione, la quale può essere chiamata a rispondere, in sede civile, qualora un infortunio o un malore occorso durante l'attività risulti collegato alla mancata o incompleta verifica delle condizioni di salute del tesserato. Lo stesso vale per le coperture assicurative stipulate dalle società affiliate, che in molti casi condizionano l'efficacia della polizza al possesso, da parte dell'atleta, di una certificazione valida e aggiornata secondo la tipologia di attività effettivamente svolta.
Un risvolto spesso trascurato: la detraibilità fiscale
Un aspetto meno noto, ma confermato dall'Agenzia delle Entrate proprio in vista della dichiarazione dei redditi 2026, riguarda la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per il rilascio del certificato medico sportivo, equiparato alle spese mediche generiche soggette a detrazione del diciannove per cento. La spesa va indicata nel quadro E della dichiarazione, e rientra nello stesso ambito anche il rinnovo della certificazione per l'idoneità alla guida o per la partecipazione a concorsi pubblici, con i nuovi limiti reddituali introdotti dalla riforma delle detrazioni per i contribuenti con redditi superiori a settantacinquemila euro.
Una prevenzione che non va trattata come semplice burocrazia
Al di là degli aspetti normativi e fiscali, il certificato medico sportivo conserva una funzione che la legge stessa riconosce come prioritaria: individuare per tempo eventuali controindicazioni cardiovascolare o di altra natura prima che il praticante, soprattutto se minorenne, venga esposto a uno sforzo fisico significativo. In un contesto in cui le novità normative si susseguono quasi ogni stagione, l'invito che emerge con chiarezza dalle indicazioni ministeriali e dalla prassi medico legale è uno solo: non trattare la visita di idoneità come un mero adempimento da esibire all'ultimo momento, ma come un controllo di prevenzione vero e proprio, da programmare con la stessa cura che si dedica alla scelta dello sport da praticare.