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Art. 1288

Impossibilità di una delle prestazioni

L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione [Codice civile 1174, 1346] o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [Codice civile 1218, 1256, 1557].

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