x

x

Art. 1304

Transazione

La transazione [Codice civile 1965] fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare [Codice civile 1411].

Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare [Codice civile 1320].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.